Sentenza n. 141/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento della Regione Molise, prot. n. 110698 del 27.6.2022, avente ad oggetto “Relazione attività controlli Gemelli Molise Spa - Annualità 2019 – Rettifica precedente Relazione (prot. 6233/2022) e Controdeduzioni – Trasmissione”; b) dei provvedimenti allegati alla predetta nota n. prot. 110698/2022, e nella specie: - l’atto prot. n. 109350 del 23.6.2022, reso dal Servizio Livelli Massimi di Finanziamento e dell’Integrazione sociosanitaria della Regione Molise; - l’atto prot. n. 59602 del 30.3.2022, reso dal medesimo Servizio; - ove occorra, il provvedimento regionale prot. n. 6233/2022, avente ad oggetto “Relazione attività controlli Gemelli Molise spa – annualità 2019”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti dei controlli regionali sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate nell’annualità 2019, con riduzione delle prestazioni remunerabili per complessivi € 427.917,35
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la relazione regionale di controllo e gli atti connessi relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel 2019. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sui controlli prevista dal DCA n. 3/2010, anche sotto il profilo del rispetto dei termini, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, affidamento e buona fede e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Con il secondo motivo ha contestato, ai sensi dell’art. 8-octies d.lgs. n. 502/1992 e del DCA n. 3/2010, l’oscurità e l’irragionevolezza dei criteri utilizzati per ridurre la remunerazione, deducendo carenza di istruttoria e motivazione e violazione della trasparenza. Con il terzo motivo ha sostenuto che gli atti di controllo avrebbero eluso le precedenti sentenze di annullamento del DCA n. 10/2020, applicando illegittimamente tetti di spesa già annullati, con conseguente nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990. Con il quarto motivo ha dedotto la mancata attivazione dell’Arbitrato regionale previsto dal DCA n. 3/2010. La Regione e le altre amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo l’appartenenza della controversia al giudice ordinario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alle prestazioni rese a utenti extraregionali, poiché le relative spettanze erano state successivamente riconosciute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi I, II e IV, indicando come giudice munito di giurisdizione quello ordinario e consentendo la riproposizione della causa mediante translatio iudicii ex art. 11 c.p.a. Il giudice ha applicato il principio secondo cui le controversie sugli esiti dei controlli regionali svolti nella fase esecutiva del rapporto con la struttura sanitaria accreditata, concernenti l’effettiva debenza dei corrispettivi e l’appropriatezza delle prestazioni concretamente erogate, riguardano posizioni paritetiche di debito e credito e spettano quindi al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa è stata riconosciuta soltanto in relazione alla censura di violazione o elusione del giudicato, rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, c.p.a. Su tale motivo il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per la parte relativa alle prestazioni extraregionali, essendo state riconosciute le relative spettanze. Per la parte relativa alle prestazioni intraregionali, il motivo è stato respinto: l’annullamento dei precedenti tetti di spesa non impediva i successivi controlli sull’appropriatezza delle singole prestazioni, poiché la riduzione non dipendeva dal superamento del budget, ma dall’accertata non appropriatezza di prestazioni formalmente erogate e contabilizzate. La ricorrente non ha dimostrato che gli specifici vizi colpiti dalle precedenti sentenze fossero presenti anche negli atti di controllo impugnati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8-octies d.lgs. n. 502/1992
"controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate"
La norma è richiamata nel quadro della disciplina dei controlli regionali sull’appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni delle strutture accreditate.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata dedotta dalla ricorrente, ma la relativa censura è stata respinta per le prestazioni intraregionali.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, c.p.a.
"le controversie in materia di: nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato"
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alle prestazioni extraregionali, le cui spettanze erano state successivamente riconosciute.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione mediante translatio iudicii.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
"vigilanza e controllo nei confronti del gestore (di pubblici servizi)"
La previsione non è stata ritenuta sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa sugli atti meramente attuativi e paritetici relativi ai corrispettivi del rapporto con la struttura sanitaria.
Massime di principio
- Le controversie sugli esiti dei controlli regionali sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, quando riguardano la verifica concreta delle prestazioni erogate e la spettanza dei relativi corrispettivi nella fase esecutiva del rapporto con una struttura accreditata, appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché attengono a posizioni paritetiche di debito e credito.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative ai rapporti con strutture sanitarie accreditate sussiste quando è impugnato un atto autoritativo generale di programmazione, organizzazione o regolazione del servizio, mentre non sussiste per gli atti applicativi e paritetici che accertano l’inadempimento o la non appropriatezza di specifiche prestazioni e determinano i corrispettivi dovuti.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato non si estende alle contestazioni sostanziali sulla debenza dei corrispettivi, che restano devolute al giudice ordinario; il giudice amministrativo può esaminare soltanto la specifica deduzione di violazione o elusione del giudicato.
- L’annullamento giudiziale di atti di determinazione dei tetti di spesa non comporta, di per sé, l’illegittimità degli autonomi controlli successivi sull’appropriatezza delle singole prestazioni, quando la riduzione della remunerazione non dipende dal superamento del budget, ma dall’accertata non appropriatezza delle prestazioni contabilizzate.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riconosce integralmente le spettanze oggetto di contestazione per una determinata categoria di prestazioni, relativamente a tale parte può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →