Cassazione Penale, Sentenza n. 33626/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 23/11/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. ai fini dell'unificazione della pena tra: (1) reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso il 20/05/2020 (sentenza Corte d'appello 22/03/2021, divenuta definitiva 17/12/2021) e (2) reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e produzione/traffico/detenzione di stupefacenti con condotta perdurante da maggio 2014 (sentenza Corte d'appello 16/12/2021, definitiva 18/02/2023). Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso basato su contiguità temporale, omogeneità delle modalità esecutive, medesimo contesto territoriale e natura non occasionale dell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la continuazione perché l'istanza non ha fornito prova dell'unicità del disegno criminoso. Dalle sentenze di merito è risultato che le condotte associative erano state accertate tra il 28/08/2016 e il 9/05/2017, mentre il singolo reato contestato è del 20/05/2020: sussiste quindi un intervallo temporale di circa tre anni e differenze nelle modalità esecutive (diversi coimputati/non coinvolgimento dei correi del reato associativo nel reato singolo). La Corte ha ritenuto che mancassero gli elementi sintomatici della continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La disposizione sul vincolo della continuazione è stata interpretata nel senso che occorre provare l'unicità del programma criminoso deliberato fin dall'origine e l'elemento volitivo per la sua attuazione; in assenza di tali elementi la continuazione non può essere riconosciuta
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione della disciplina della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha valutato che l'istanza non dimostrava la sussistenza dei presupposti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma che disciplina produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, indicata per qualificare il reato oggetto del singolo procedimento
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiamata per le condotte oggetto del secondo giudizio di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Precedente citato per i criteri che individuano gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, causalita, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni)
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede la prova di un unico programma criminoso deliberato fin dall'origine e dell'elemento volitivo necessario per attuarlo: la mera somiglianza tra reati non è sufficiente
- Il giudice dell'esecuzione valuta la documentazione delle sentenze di merito e rifiuta la continuazione se emergono rilevanti intervalli temporali o differenze nelle modalità esecutive e negli autori delle condotte
- Elementi che rafforzano l'ipotesi di continuazione: stretta vicinanza cronologica, identità o sovrapposizione dei partecipanti, medesimo modus operandi, continuità logistica/territoriale e comune finalità illecita
- Se vi è un intervallo temporale significativo (anni) e differenze nei correi o nelle modalità, la probabilità che il vincolo della continuazione sia riconosciuto diminuisce notevolmente
- Il ricorrente ha l'onere di provare l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso; documentazione utile: timeline precisa degli eventi, elementi probatori che dimostrino connessioni organizzative o logistiche tra le condotte, comunicazioni/intercettazioni che attestino il medesimo progetto
- In caso di dubbio il giudice deve motivare in modo non apodittico la valutazione comparativa delle sentenze e dei fatti: una motivazione logica e coerente che evidenzi gli elementi che escludono la continuazione è decisiva
- Quando si prospetta una situazione simile, conviene focalizzare le prove sulla continuità operativa e sull'identità di ruoli e canali di approvvigionamento per superare l'ostacolo dell'intervallo temporale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33479/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33480/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33482/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33500/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33577/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →