Sentenza n. 1701/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Cosenza gli ha revocato la nomina a guardia particolare giurata e la connessa licenza di porto d’armi per difesa personale. Con unico motivo ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento fosse fondato esclusivamente su una querela per lesioni personali e minaccia presentata nei suoi confronti da un soggetto ritenuto inattendibile, operante presso un’agenzia concorrente e animato da intento vendicativo. Il ricorrente ha lamentato l’assenza di un’adeguata istruttoria e di una compiuta valutazione della propria personalità, evidenziando altresì la mancanza di un definitivo accertamento penale e di condanne.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca, rilevando che il Prefetto aveva fondato il provvedimento sulla segnalazione dei Carabinieri relativa a una denuncia per lesioni personali e minaccia commesse durante lo svolgimento dell’attività professionale, nonché sulla grave conflittualità emersa tra il ricorrente e altro soggetto. L’Amministrazione, dopo avere instaurato il contraddittorio procedimentale, aveva ritenuto il comportamento minaccioso e la propensione a perdere l’autocontrollo incompatibili con l’affidabilità richiesta a una guardia particolare giurata e con l’uso professionale delle armi. Il Collegio ha affermato che la Prefettura dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del titolare o aspirante titolare di titoli di polizia e che tale valutazione ha natura prognostica e preventiva: non richiede necessariamente una condanna penale, precedenti specifici o un giudizio di pericolosità sociale. La querela, valutata nel contesto della grave conflittualità e della condotta contestata, è stata ritenuta sufficiente a far venir meno le garanzie di affidabilità, senza che emergessero vizi logici, irragionevolezza o lacune istruttorie. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 138 TULPS
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto (...) Con l’approvazione (...) il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta (...)
La nomina a guardia particolare giurata e il rilascio della connessa licenza di porto d’armi presuppongono la verifica prefettizia dei requisiti, tra cui l’ottima condotta politica e morale, e sono soggetti alla valutazione dell’affidabilità dell’interessato.
art. 11 TULPS
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate (...) a chi non può provare la sua buona condotta
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate o revocate quando la condotta dell’interessato non offra le necessarie garanzie di affidabilità.
art. 39 TULPS
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi (...) alle persone ritenute capaci di abusarne
Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi sulla base di una valutazione preventiva della capacità dell’interessato di farne abuso.
art. 43, comma 2, TULPS
La licenza può essere ricusata (...) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il rilascio o il mantenimento della licenza di porto d’armi richiede non solo l’assenza di condanne, ma anche un affidamento positivo circa il non abuso delle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
art. 138, ultimo comma, TULPS
La guardia particolare giurata è qualificata come incaricata di pubblico servizio, circostanza che giustifica particolare rigore nella valutazione della sua affidabilità.
Massime di principio
- La revoca della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto d’armi può essere disposta sulla base di una valutazione prefettizia preventiva e prognostica sull’affidabilità dell’interessato, senza che sia necessario un definitivo accertamento penale, una condanna o un precedente specifico.
- Nella valutazione dell’affidabilità di chi svolge attività di vigilanza armata, il Prefetto può attribuire rilievo a una denuncia o querela per condotte violente o minacciose, se inserita in un quadro concreto di grave conflittualità e ritenuta incompatibile con l’autocontrollo richiesto dall’uso professionale delle armi.
- Il giudizio prefettizio in materia di titoli di polizia non coincide con un accertamento di pericolosità sociale: può fondarsi anche su condotte non sfociate in condanne penali, purché siano concretamente sintomatiche della mancanza di buona condotta o dell’assenza di affidamento sul non abuso delle armi.
- L’ampia discrezionalità prefettizia nella materia delle autorizzazioni di polizia è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’assenza di vizi logici, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti o dell’incompletezza dell’istruttoria; in presenza di un’istruttoria completa e di una motivazione coerente, non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione.
- La capacità di autocontrollo costituisce un requisito essenziale per il titolare di armi, soprattutto quando l’arma è detenuta per ragioni professionali; un deficit di autocontrollo desunto da condotte minacciose o violente può giustificare la revoca dei titoli di polizia.
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