Sentenza n. 316/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1248/2024 emessa in data 7 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1248/2024, passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né il mancato adempimento, né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'adempimento, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano, la cui esecuzione è stata richiesta in ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e quest'ultima è rimasta inadempiente.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro un termine prefissato, includendo anche le statuizioni sulle spese legali.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, disciplinandone l'investitura su istanza del creditore, il termine per l'esecuzione e i poteri necessari a determinare quanto dovuto e adottare gli atti esecutivi.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per tale attività.
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