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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30677/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per alcuni anni d'imposta, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti da eventi calamitosi. L'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto di avere già adempiuto solo in parte, pagando metà dell'importo riconosciuto, nei limiti delle risorse e della disciplina sopravvenuta che prevede un tetto alle somme stanziate per tali rimborsi. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva invece ritenuto inapplicabile quel limite alla fase esecutiva del giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per assicurare l'integrale pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione della normativa che disciplina il fondo e le modalità di rimborso, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto tener conto dei limiti legislativi e del provvedimento direttoriale attuativo, verificando la capienza delle risorse e, in caso di incapienza, determinando le concrete modalità di attuazione del giudicato secondo la disciplina speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali riconosciuti con sentenza definitiva, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi previsti dalla normativa speciale e, ove essi risultino incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie a dare esecuzione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, affinché proceda a tale verifica e disciplini in modo specifico il quomodo dell'ottemperanza, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    disciplina il meccanismo di rimborso fiscale per i benefici riconosciuti in favore dei contribuenti colpiti da eventi calamitosi, nei limiti delle risorse stanziate.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    introduce/integra la disciplina dei rimborsi e dei relativi limiti di spesa; si applica anche alla fase di ottemperanza per regolare le modalità di esecuzione del giudicato.

  • Provvedimento 26 settembre 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    integra la disciplina attuativa dei rimborsi nei limiti della normativa speciale.

  • art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte lo interpreta estensivamente: il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice dell'ottemperanza può riguardare non solo le norme sul procedimento, ma anche altri errori in procedendo, incluso il difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiama il potere del giudice dell'ottemperanza di adottare i provvedimenti necessari all'attuazione del giudicato; non basta una formula generica, occorrono determinazioni specifiche sul quomodo se necessarie.

  • art. 29, comma 1, d.l. 18 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8

    richiamato come parte della disciplina speciale successiva sui limiti e sulle modalità di rimborso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30

    consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso in presenza di un titolo giurisdizionale e di insufficienza del capitolo di spesa.

  • d.m. 1 ottobre 2002

    richiamato come fonte sulle modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento.

  • d.m. 24 giugno 2015

    richiamato come fonte sulle modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal controricorrente; la Corte esclude che la disciplina speciale incida illegittimamente sul diritto sostanziale accertato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal controricorrente; la Corte esclude la violazione del diritto di difesa o di tutela giurisdizionale.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione all'art. 6 CEDU; la Corte esclude la violazione del parametro convenzionale.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal controricorrente; la Corte esclude che la disciplina dei rimborsi si ponga in contrasto con il giusto processo o la tutela giurisdizionale.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    la Corte richiama il margine di apprezzamento statale in materia fiscale e il criterio del giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza avente ad oggetto un rimborso fiscale già accertato con giudicato, il giudice non può limitarsi a un ordine generico di esecuzione, ma deve verificare le condizioni concrete di attuazione del comando, inclusa la disponibilità dei fondi previsti dalla disciplina speciale.
  • La disciplina sopravvenuta che limita o organizza le risorse destinate ai rimborsi non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già accertato, ma regola le modalità di esecuzione del giudicato; pertanto può essere rilevata nella fase di ottemperanza.
  • In caso di incapienza delle risorse ordinarie, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti previsti dalla contabilità pubblica per garantire l'effettiva esecuzione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • La tutela del legittimo affidamento del contribuente non impedisce l'applicazione di una disciplina finanziaria sopravvenuta che regoli l'attuazione del rimborso, purché sia rispettato il giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritto individuale.
  • Il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice dell'ottemperanza può investire anche il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato, non solo le violazioni strettamente procedurali.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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