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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 3945 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - Società in concordato - Mancato pagamento rateazione in corso - Iscrizione sanzioni in misura piena - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima l'applicazione delle sanzioni in misura piena, poiché la sospensione dei pagamenti era imposta dalla procedura di concordato preventivo e funzionale al rispetto della par condicio creditorum. La moratoria opera per tutta la durata della procedura e impedisce che il contribuente subisca conseguenze negative o sanzionatorie per il mancato pagamento delle rate sospese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva sospeso il pagamento delle rate concordate con l'Agenzia delle Entrate per alcuni avvisi bonari, in ragione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo. L'Amministrazione aveva quindi applicato le sanzioni in misura piena per il mancato pagamento. La ricorrente ha contestato tale applicazione, sostenendo che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore comporta necessariamente la sospensione dei pagamenti durante la procedura concorsuale e che tale sospensione non può determinare conseguenze sanzionatorie.

Norme richiamate

  • Articolo 168, primo comma, legge fallimentare

    Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

    Il divieto produce direttamente, in attuazione della par condicio creditorum, una moratoria dei pagamenti per tutta la durata della procedura di concordato preventivo. Il mancato pagamento delle rate sospese, quando imposto dalla procedura, non può comportare l'applicazione di sanzioni in misura piena.

  • Principio della par condicio creditorum

    Durante la procedura concorsuale i creditori devono essere trattati secondo le regole e le priorità stabilite dalla procedura. Di conseguenza, il debitore non può effettuare pagamenti individuali in violazione della disciplina concorsuale e non deve essere penalizzato per la sospensione obbligata dei pagamenti.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale impone o rende necessaria la sospensione dei pagamenti, il contribuente non dovrebbe essere sanzionato per il mancato versamento delle rate durante il periodo di moratoria.
  • Il divieto di azioni esecutive e cautelari può comportare non solo l'inefficacia delle azioni di riscossione, ma anche la sospensione degli obblighi di pagamento incompatibili con la par condicio creditorum.
  • L'Amministrazione finanziaria deve coordinare la riscossione rateale con gli effetti della procedura concorsuale e non può applicare automaticamente sanzioni in misura piena senza considerare la causa legittima della sospensione.
  • La tutela non opera automaticamente per qualsiasi difficoltà economica: occorre che il contribuente sia effettivamente sottoposto a una procedura concorsuale e che la sospensione dei pagamenti sia imposta o giustificata dalle regole della procedura.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare l'ammissione alla procedura, il periodo di efficacia della moratoria e il collegamento tra la procedura e il mancato pagamento delle rate.

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