Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 29/04/2021, notificata in data 04/05/2021, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Gallipoli ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall'Appuntato scelto della Guardia di Finanza -OMISSIS- e, per l'effetto, confermato la sanzione disciplinare del “rimprovero”, inflitta con Determinazione n. -OMISSIS-; - della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 02/02/2021, assunta dal Comandante della Tenenza di Leuca, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta all'Appuntato scelto -OMISSIS-, notificata all'interessato in data 03/02/2021; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti ed in particolare, del foglio del Comando Interregionale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 19/01/2021; della nota n. -OMISSIS- del 22/01/2021 del Comandante della Tenenza di Leuca avente ad oggetto: “contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni. Appuntato scelto “qualifica speciale” -OMISSIS-”, notificata in pari data.

Giustizia amministrativa202101105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comandante della Tenenza gli aveva inflitto la sanzione disciplinare del rimprovero e la successiva determinazione di rigetto del ricorso gerarchico. I fatti riguardavano la deviazione, durante un servizio di perlustrazione, della pattuglia dalla circoscrizione territoriale assegnata, per raggiungere per pochi minuti l'abitazione del capopattuglia. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1398, comma 1, C.O.M., sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato avviato tardivamente rispetto alla conoscenza dei fatti risalente al giorno dell'episodio. Ha poi dedotto eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà e carenza di imparzialità, assumendo che il comandante fosse direttamente coinvolto nella ricostruzione dell'accaduto e che fosse stata comunicata immediatamente la deviazione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 729, comma 1, del testo unico regolamentare dell'ordinamento militare, nonché erronea presupposizione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che la deviazione fosse giustificata dalla necessità di verificare le condizioni della moglie del capopattuglia, asseritamente esposta a un rischio suicidario, e che non fosse stata adeguatamente valutata l'esimente dell'adempimento di un dovere. Con il quarto motivo ha contestato la motivazione sintetica del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Infine ha dedotto l'abnormità e sproporzione della sanzione, anche in rapporto all'assenza di danno per il Corpo e ai precedenti positivi di servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla tempestività, ha ritenuto non provata la dedotta conoscenza dei fatti da parte del comandante già il 12 gennaio 2017, rilevando che il foglio di servizio non riportava l'episodio e che l'amministrazione aveva acquisito piena conoscenza della vicenda con il fascicolo penale il 28 ottobre 2020. Ha applicato l'art. 1393, comma 1, C.O.M., ritenendo legittima l'attesa dell'esito del procedimento penale e comunque ragionevole il termine inferiore a tre mesi tra l'acquisizione del fascicolo e la contestazione degli addebiti. Ha escluso l'illegittimità derivante dalla posizione del comandante, poiché la comunicazione immediata dell'episodio era stata specificamente contestata dall'amministrazione e non era stata provata dal ricorrente; inoltre, il decreto di archiviazione penale non aveva efficacia vincolante nel procedimento disciplinare. Quanto alla violazione dell'ordine di servizio, il Collegio ha ritenuto pacifico lo sconfinamento dalla circoscrizione della Tenenza di Leuca e ha considerato tale condotta già di per sé idonea a integrare la violazione contestata. La giustificazione fondata sull'urgenza di prevenire il suicidio della moglie del collega è stata ritenuta generica e non credibile, anche perché la pattuglia aveva prima interloquito con i Carabinieri presenti per l'autovettura danneggiata e il ricorrente era rimasto nell'auto di servizio. Non sono stati ravvisati travisamento, difetto di istruttoria, illogicità o irragionevolezza. Il TAR ha inoltre affermato che l'autorità decidente sul ricorso gerarchico non è tenuta a confutare analiticamente ogni censura, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma comprensibile. Infine ha ritenuto non manifestamente sproporzionata la sanzione del rimprovero, collocata tra il più lieve richiamo e sanzioni più gravi quali la consegna o le sanzioni di stato; i precedenti positivi di servizio non erano dirimenti, perché la valutazione doveva concentrarsi sulla specifica condotta contestata. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 1398, comma 1, C.O.M.

    Il procedimento disciplinare deve essere avviato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione.

    La previsione non stabilisce un termine perentorio, ma impone una regola generale di tempestività, da valutare secondo ragionevolezza in rapporto alla conoscenza dei fatti e alla concreta possibilità di esercitare il potere disciplinare.

  • art. 1393, comma 1, C.O.M.

    Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

    Quando i fatti riguardano condotte del militare nello svolgimento del servizio, l'amministrazione può attendere la definizione del procedimento penale e la piena conoscenza del provvedimento conclusivo prima di promuovere il procedimento disciplinare.

  • art. 729, comma 1, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

    La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alla contestata violazione dell'ordine di servizio; il TAR ha ritenuto integrata la violazione per lo sconfinamento dalla circoscrizione territoriale assegnata alla pattuglia.

  • art. 1370 C.O.M.

    La norma è richiamata quale base dell'invito rivolto al militare a presentare le proprie giustificazioni nel procedimento disciplinare.

Massime di principio

  • L'espressione "senza ritardo" riferita all'avvio del procedimento disciplinare militare non introduce un termine perentorio, ma impone una valutazione di tempestività secondo ragionevolezza, considerando il momento della piena conoscenza dei fatti, la concreta possibilità di esercitare il potere disciplinare, la complessità della vicenda e la necessità di salvaguardare il diritto di difesa dell'incolpato.
  • Quando la condotta disciplinare riguarda atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle funzioni o in adempimento di obblighi di servizio, l'amministrazione può attendere la definizione del procedimento penale e acquisire il provvedimento di archiviazione prima di avviare il procedimento disciplinare, purché la successiva contestazione intervenga entro un termine ragionevole.
  • La circostanza della conoscenza anticipata dell'infrazione da parte dell'amministrazione, idonea a far decorrere il termine di tempestività, deve essere provata dal militare quando sia specificamente contestata; la sua mera allegazione, non documentata e non riportata nel foglio di servizio, non è sufficiente.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente sproporzione.
  • L'autorità che decide un ricorso gerarchico può motivare sinteticamente il rigetto, senza dover confutare analiticamente ogni censura, purché renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e consenta di escludere i vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.