Sentenza del 09/10/2019 n. 25253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione dell'atto di classamento catastale con cui era stata attribuita al complesso alberghiero di categoria D/2 una rendita superiore a quella proposta dalla società tramite procedura DOCFA. La contribuente ha contestato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della stima, l'errata valutazione degli immobili comparabili, l'illegittima imputazione dell'onere della prova, la mancata considerazione di immobili con valori inferiori e l'omessa determinazione della corretta superficie catastale. Ha inoltre lamentato il mancato ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto, quinto e ottavo motivo di ricorso, relativi rispettivamente alla valutazione delle prove e degli immobili comparabili, all'onere e alla valutazione della prova contraria, nonché all'omessa pronuncia sulla superficie utile catastale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, dichiarato inammissibile il sesto, assorbito il settimo e rigettato il nono. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per una nuova valutazione del merito e per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definitivamente stabilita la rendita, ma la precedente determinazione di euro 1.250,00 al metro quadrato è stata rimessa in discussione.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Disciplina i poteri e i limiti del giudice del rinvio dopo la cassazione. Nel caso concreto, il giudice del rinvio doveva procedere a un effettivo nuovo accertamento dei fatti indicati dalla Corte di cassazione.
Art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992
Regola il giudizio di rinvio nel processo tributario, imponendo al giudice di conformarsi ai principi e ai limiti stabiliti dalla sentenza di cassazione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiedono una motivazione effettiva e comprensibile della decisione. La motivazione non può limitarsi a un richiamo generico all'elaborato tecnico o all'atto impositivo.
Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c.
Riguardano l'onere della prova, le presunzioni e il dovere del giudice di porre la decisione sulle prove ritualmente acquisite. Il giudice deve esaminare le prove decisive offerte da entrambe le parti e non può fondare la decisione su elementi inesistenti o ignorare senza motivazione dati rilevanti.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni decisive proposte. La CTR ha omesso di esaminare la contestazione relativa alla superficie catastale, elemento autonomo e decisivo per il calcolo della rendita.
Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
Attribuisce al giudice tributario ampi poteri istruttori e estimativi, anche sostitutivi rispetto alla valutazione dell'ufficio. Tuttavia, la consulenza tecnica d'ufficio è facoltativa e il suo mancato espletamento rientra nella discrezionalità del giudice, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nei limiti previsti dalla disciplina vigente. Nel caso concreto, il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento delle censure sulla valutazione delle prove.
Massime di principio
- In una controversia catastale, l'amministrazione deve indicare criteri di stima concreti, dati tecnici verificabili e immobili effettivamente comparabili; un richiamo astratto o meramente apparente all'elaborato estimativo non è sufficiente.
- Il giudice tributario deve valutare in modo completo e motivato gli elementi comparativi prodotti sia dall'ufficio sia dal contribuente, soprattutto quando tali elementi presentano valori divergenti e possono incidere sulla rendita.
- La determinazione della rendita deve considerare separatamente tutti i fattori decisivi, compresi il valore unitario e la superficie catastale cui applicarlo.
- La Corte di cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può cassare la decisione quando vi sia omessa valutazione di prove decisive, errore sulla loro esistenza o mancata pronuncia su una questione rilevante.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve colmare esattamente le carenze indicate dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a riproporre, con formulazione diversa, la motivazione già censurata.
- La CTU nel processo tributario non è obbligatoria: il giudice può disporla quando la valutazione tecnica sia complessa, ma il diniego è generalmente insindacabile in cassazione se risulta, anche implicitamente, coerente con il quadro probatorio.
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