Cassazione Civile, Ordinanza n. 25462/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione umanitaria proposta da un cittadino del Bangladesh. Il richiedente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva un vizio preliminare della procura alle liti per il giudizio di legittimità: il difensore aveva autenticato la firma del ricorrente, ma non aveva certificato in modo specifico che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di un requisito essenziale della procura speciale, consistente nella certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La mancanza di tale certificazione non può essere sanata dal solo contenuto complessivo della procura né dalla mera autenticazione della firma. I motivi di ricorso restano assorbiti. Non vengono liquidate spese perché il Ministero non ha svolto difese; viene inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
a pena di inammissibilità del ricorso
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio.
art. 83 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale sulla protezione internazionale introduce un requisito aggiuntivo di posteriorità e certificazione della data.
art. 365 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è ammissibile solo se contiene l'esplicita indicazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se tale dato è certificato dal difensore.
- La certificazione della data di rilascio della procura è un requisito autonomo e non surrogabile dalla mera presenza, nel testo della procura, della data stessa o della data del provvedimento impugnato.
- L'assenza della specifica certificazione della data da parte del difensore determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con assorbimento di ogni questione di merito.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale non può essere interpretata in modo da svuotare la portata testuale della norma, pena una lettura contra legem.
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