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Ordinanza

Ordinanza n. 37/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n.190 del 4 febbraio 2026, emessa dal Comune di Perugia – unità organizzativa ambiente e protezione civile, con la quale, previa la revoca delle precedenti ordinanze n.1442 del 19 giugno 2025 e n.2476 del 11 dicembre 2025, è stata imposta la bonifica del fabbricato in corso di costruzione sito in Perugia, Capanne, Via della Rana, mediante incarico a ditta specializzata, annullamento, per quanto di ragione, del verbale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Perugia prot. n. 75912 del 26 marzo 2025, annullamento di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che, previa revoca di precedenti ordinanze, ha imposto la bonifica di un fabbricato in corso di costruzione mediante incarico a ditta specializzata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (socio della proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 190 del 4 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento del verbale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e degli ulteriori atti connessi. L'ordinanza imponeva la bonifica di un fabbricato in corso di costruzione, in una situazione di abbandono e degrado ritenuta fonte di rischi. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la propria legittimazione passiva sostanziale e l'esistenza di un obbligo personale di intervenire, poiché risulta soltanto socio di minoranza della società a responsabilità limitata proprietaria dell'immobile, attualmente priva di rappresentante legale. Il Comune non ha prospettato una responsabilità personale del ricorrente per avere contribuito a determinare la situazione di pericolo. Il Comune ha sostenuto l'assenza di un danno attuale irreparabile, precisando tuttavia che gli uffici stavano valutando il possibile riesame dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR, nella limitata cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le questioni richiedano approfondimento nel merito e ha ravvisato un dubbio circa la disponibilità giuridica dell'immobile in capo al ricorrente e, comunque, circa l'esistenza di un suo personale dovere di intervenire. Tale dubbio deriva dal fatto che il ricorrente è soltanto socio di minoranza della società proprietaria, priva di rappresentante legale, e dal mancato addebito di una responsabilità personale nella causazione della situazione di pericolo. Nella comparazione degli interessi, il Collegio ha dato prevalenza all'interesse del ricorrente a non essere costretto a difendersi da ulteriori provvedimenti, inclusa l'esecuzione in danno, che allo stato apparivano privi di presupposto. Ha inoltre considerato il carattere risalente della situazione di abbandono e degrado e la disponibilità, per il Comune, di altri strumenti per intervenire direttamente. La domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata e fissazione dell'udienza pubblica di merito al 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta sulla base del fumus, del rischio connesso a ulteriori atti esecutivi e della comparazione degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione di un'ordinanza contingibile o comunque impositiva quando sia dubbia la riferibilità al destinatario della disponibilità giuridica del bene o di un personale obbligo di intervenire, soprattutto se il destinatario è soltanto socio di minoranza della società proprietaria e non gli sia contestata una responsabilità personale nella causazione del pericolo.
  • La posizione di socio di minoranza della società proprietaria di un immobile non dimostra, di per sé, la disponibilità giuridica del bene né l'esistenza di un obbligo personale di eseguire gli interventi imposti dall'amministrazione.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla rimozione di una situazione di degrado risalente può essere contemperato con l'interesse del privato a non subire ulteriori atti esecutivi, compresa l'esecuzione in danno, quando l'ordine appaia allo stato privo di un adeguato presupposto soggettivo e l'amministrazione disponga di strumenti alternativi per intervenire direttamente.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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