Sentenza del 23/03/2016 n. 5736 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Impugnazione di avviso di accertamento - Estinzione della società ricorrente anteriormente alla notifica dell'atto ed all'instaurazione del giudizio - Difetto della legittimazione ad agire in giudizio - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 1999. Tuttavia, la società era stata cancellata dal Registro delle imprese ed era quindi estinta prima della notifica dell’avviso e, soprattutto, prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado. Il ricorso per cassazione ha denunciato il difetto originario di capacità processuale e di legittimazione ad agire della società estinta e dell’ex liquidatore, oltre ad altri vizi riguardanti la motivazione dell’accertamento e lo svolgimento della verifica fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che l’estinzione della società aveva eliminato la sua capacità processuale e la legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla già prima dell’inizio del giudizio. Tale vizio, originario e insanabile, impediva qualsiasi prosecuzione dell’azione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata pertanto cassata senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta in primo grado. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
Per le società di capitali cancellate dopo l’entrata in vigore della riforma del 2003, la cancellazione ha efficacia costitutiva e determina l’immediata estinzione dell’ente, anche se residuano rapporti giuridici.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
Il difetto originario e insanabile della capacità o della legittimazione processuale comporta la cassazione senza rinvio, perché non è possibile rimettere la causa al giudice di merito o proseguire il processo.
Art. 110 c.p.c.
Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
L’estinzione della società è assimilata alla morte della persona fisica; i soci, quali successori della società, possono subentrare nei rapporti e nella legittimazione processuale, secondo le regole applicabili e nel rispetto del contraddittorio.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
La disposizione, che prevede effetti particolari della cancellazione della società nei rapporti fiscali, non è stata applicata perché ritenuta non retroattiva.
Art. 360 c.p.c.
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto il motivo relativo al difetto di legittimazione processuale è stato accolto, mentre quelli concernenti motivazione e regolarità dell’accertamento sono rimasti assorbiti.
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal Registro delle imprese prima della notifica dell’atto tributario e dell’instaurazione del giudizio, essa è estinta e non può proporre validamente ricorso.
- L’ex liquidatore non conserva, dopo l’estinzione, la legittimazione a rappresentare autonomamente la società nel processo.
- Il difetto originario di capacità o legittimazione processuale è insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se il processo non poteva essere iniziato, la decisione deve essere cassata senza rinvio.
- L’estinzione della società non elimina necessariamente i rapporti tributari: questi possono trasferirsi ai soci, secondo le regole della successione e nei limiti della responsabilità prevista dalla legge.
- In situazioni analoghe occorre verificare con precisione la data di cancellazione della società, la data di notifica dell’atto e la data di proposizione del ricorso, perché la sequenza temporale determina la validità del processo.
- La disciplina sopravvenuta sugli effetti fiscali della cancellazione societaria non può essere applicata retroattivamente, salvo espressa previsione normativa.
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