Sentenza n. 71/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, chiesto con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti, in via principale, delle operazioni di scrutinio dei voti per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Lesina svoltesi nella tornata elettorale del 25-26 maggio 2025 e dell’atto di proclamazione degli eletti a Sindaco e a Consiglieri comunali del 26 maggio 2025 e la correzione, sostituendo al Sindaco dichiarato eletto (Di Mauro Leonardo Primiano) la candidata Sindaca della lista “Lesina Futura”, sig.ra Alessandra Matarante, ed ai Consiglieri dichiarati eletti della lista “Lesina Azzurra”, i primi otto candidati a Consigliere comunale della lista “Lesina Futura” più votati (Maria Nunzia Cicculli, Leonardo Biscotti, Concetta Orlando, Michele Lombardi, Tiziana Maselli, Francesco Schiavone, Chiara Rosaria Mastropasqua e Aniello Costantino Montoro) ovvero per l’indizione del ballottaggio, in caso di parità di voti tra i due candidati Sindaci; in via subordinata, per la ripetizione delle votazioni relative alle Sezioni elettorali ove vi è stata l’illegittima ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto ex artt. 41 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 e 29 L. 5 febbraio 1992 n. 104;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti alle elezioni comunali di Lesina del 25-26 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati elettorali)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, candidate nella lista Lesina Futura, classificatasi seconda con 1.298 voti contro i 1.300 della lista Lesina Azzurra, hanno impugnato le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. In via principale hanno chiesto l'attribuzione di voti ritenuti illegittimamente annullati nelle sezioni 3, 4, 5 e 6, con conseguente correzione del risultato, proclamazione della candidata sindaca ricorrente, sostituzione dei consiglieri eletti oppure indizione del ballottaggio. Le censure riguardavano: una scheda della sezione 6 recante la scritta parziale «cicc» nel riquadro della lista, senza contrassegno; una scheda della sezione 4 recante le indicazioni «CONCETTA» e «LOMBARDI»; una scheda della sezione 3 recante il nome di un candidato scritto nello spazio di altra lista, poi cancellato e riscritto nello spazio della lista ricorrente, secondo una dichiarazione postuma del rappresentante di lista; cinque schede della sezione 5 annullate per segni di riconoscimento, che le ricorrenti assumevano essere mere cancellature, segni accidentali, ricalchi o grafie tremolanti. In via subordinata hanno chiesto l'annullamento e la ripetizione delle votazioni nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, deducendo la violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 570/1960 per l'ammissione illegittima di elettori al voto assistito in assenza di un impedimento fisico alla materiale espressione del voto. In particolare, per la sezione 3 è emerso che due elettori presentavano disabilità cognitivo-mentali; per la sezione 1 l'ammissione era motivata dalla nomina di un tutore e da un generico «altro impedimento»; per la sezione 2 il certificato non specificava la patologia; per la sezione 4 mancavano i certificati medici e non era indicata la patologia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda principale. Quanto alla sezione 6, ha ritenuto non univoca la scritta parziale «cicc», poiché l'assenza del contrassegno e la parziale corrispondenza con il cognome di una candidata consentivano interpretazioni alternative, inclusa una manifestazione di protesta o il riferimento a un diverso nome o sostantivo; pertanto non era individuabile con certezza né la lista né una candidata. Quanto alla sezione 4, la combinazione «CONCETTA LOMBARDI», in assenza del contrassegno, non consentiva un'attribuzione univoca, anche perché il cognome Lombardi era presente in altra lista e non corrispondeva integralmente a una candidata della lista ricorrente. Quanto alla sezione 3, la dichiarazione postuma del rappresentante di lista non indicava il nominativo del candidato e non forniva un principio di prova sufficientemente affidabile. Quanto alla sezione 5, le allegazioni sui cinque segni di riconoscimento erano fondate soltanto su dichiarazioni generiche e de relato, prive di adeguato principio di prova. Il TAR ha invece accolto la domanda subordinata e ha annullato le operazioni di voto nelle sezioni 1, 2, 3 e 4. Per le sezioni 3 e 1 la documentazione dimostrava che gli impedimenti erano di natura cognitivo-mentale o comunque non fisica, tali da incidere sulla formazione della volontà elettorale ma non sulla sua materiale espressione; il voto assistito non era quindi consentito. Per la sezione 2 il verbale rinviava a un certificato che non specificava la patologia e si limitava ad attestare genericamente l'impossibilità di votare senza accompagnatore. Per la sezione 4 mancavano i certificati medici e il verbale indicava soltanto un «accertamento medico», senza precisare la patologia. Il giudice ha ritenuto che tali carenze impedissero di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 41 d.P.R. n. 570/1960. Sono state respinte come inutili ulteriori richieste istruttorie, comprese quelle dei controinteressati volte ad acquisire successivamente i certificati medici della sezione 4. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti; è stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività istruttoria svolta dal delegato prefettizio, ritenuta accessoria alle sue funzioni istituzionali.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
consente, in via eccezionale, che l'elettore esprima il voto con un accompagnatore quando non sia fisicamente in grado di compiere materialmente l'operazione di voto
Il voto assistito è ammesso esclusivamente in presenza di un impedimento fisico, anche assimilabile alle ipotesi tipiche di cecità, amputazione delle mani o paralisi, che impedisca materialmente l'espressione del voto. Non è sufficiente una disabilità cognitiva o mentale, che incide sulla formazione della volontà elettorale.
art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
assegnazione del voto alla lista anche se non contrassegnata, se l'elettore ha indicato uno o più candidati compresi nella medesima lista
L'attribuzione del voto alla lista priva di contrassegno presuppone che sia stato indicato in modo univoco almeno un candidato della lista.
art. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
L'espressione di voto deve essere conservata quando la volontà dell'elettore sia desumibile in modo inequivoco; il principio non consente tuttavia di attribuire il voto quando la scheda ammetta plurime interpretazioni parimenti plausibili.
art. 29 l. 5 febbraio 1992, n. 104
È richiamato quale ulteriore riferimento normativo in materia di voto assistito.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La richiesta dei controinteressati di acquisire certificati medici presso l'ASL è stata respinta perché l'acquisizione non avrebbe potuto modificare la valutazione, essendo i certificati mancanti dal verbale della sezione 4.
Massime di principio
- Il voto assistito costituisce un'eccezione ammessa soltanto quando l'elettore sia fisicamente impossibilitato a compiere materialmente l'operazione di voto; non può essere utilizzato per sopperire a un impedimento cognitivo o mentale che incida sulla formazione della volontà elettorale anziché sulla sua espressione materiale.
- La corretta ammissione al voto assistito richiede che dal verbale della sezione, eventualmente mediante rinvio a un certificato allegato, risultino elementi specifici sulla patologia o sull'impedimento fisico. Una motivazione generica, quale «altro impedimento» o il mero rinvio a un certificato non descrittivo, non consente di verificare la sussistenza dei presupposti legali.
- Quando la documentazione relativa all'impedimento fisico non è allegata al verbale delle operazioni elettorali e la patologia non è indicata nel verbale, la successiva acquisizione dei certificati presso altra sede non può sanare la carenza ai fini della verifica della legittimità delle operazioni di voto.
- Il principio del favor voti consente di conservare una scheda soltanto quando la volontà dell'elettore sia univoca; l'assenza del contrassegno e la presenza di indicazioni suscettibili di plurime interpretazioni impediscono l'attribuzione del voto alla lista o al candidato.
- Le dichiarazioni postume dei rappresentanti di lista, non trasfuse nel verbale e prive di riscontri o di indicazioni sufficientemente precise, non costituiscono un principio di prova attendibile per ottenere la riassegnazione di voti annullati o per censurare le operazioni di scrutinio.
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