Cassazione Civile, Ordinanza n. 26892/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento di euro 362.362,19 relativo a contributi consortili per lo scarico di acque nei canali di bonifica per gli anni 2009-2014. Il Consorzio ricorrente ha contestato la debenza del contributo, sostenendo di non essere proprietario dei fondi indicati nell'atto e di non trarre alcun vantaggio dalle opere consortili; ha inoltre dedotto che nel giudizio di merito l'ente impositore avrebbe illegittimamente mutato la base della pretesa, passando dalla proprietà di fondi che convogliavano le acque negli scarichi consortili al vantaggio tratto dalle opere idrauliche tramite un manufatto/collettore di sua disponibilità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 per mutamento in giudizio delle ragioni poste a base dell'avviso; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto incontestato che il collettore del ricorrente convogliasse le acque nei canali consortili, nonostante la contestazione del fatto e l'asserita mancanza di prova; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento degli atti, perché la CTR avrebbe individuato i canali di scarico in Rio Lanzi e Controfosso Areanova dell'Appia dell'Agnena invece del canale Regi Lagni, che era il vero oggetto della pretesa; 4) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione incomprensibile sulla legittimazione passiva del Consorzio ASI.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria del controricorrente perché depositata tardivamente. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura fosse mal formulata, perché invocava norme sostanziali sulla motivazione dell'atto impositivo mentre in realtà denunciava un tema processuale relativo ai limiti delle difese dell'ente nel giudizio tributario. In ogni caso, il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la difesa dell'ente non aveva introdotto un titolo costitutivo diverso della pretesa, ma si era limitata a precisare che il ricorrente non era proprietario dei fondi ma del collettore che convogliava le acque negli scarichi consortili, senza ampliare la materia del contendere. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente considerato incontestato il fatto che il collettore del Consorzio ASI convogliasse le acque nei canali consortili; dagli atti risultava, al contrario, che era contestata proprio l'effettiva utilizzazione del canale Regi Lagni da parte del ricorrente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo accertamento in fatto sull'effettiva utilizzazione del canale di Regi Lagni e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3 L. 241/1990
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto, ma la Corte ha rilevato che la censura non riguardava realmente tale profilo bensì un tema processuale sui limiti delle difese dell'ente nel giudizio tributario
art. 7 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha escluso che il motivo fosse correttamente sussunto sotto tale disposizione
art. 115 c.p.c.
la Corte ha affermato che la violazione può essere dedotta quando il giudice reputi provato o non contestato un fatto che invece è stato specificamente contestato dalle parti
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare il travisamento degli atti processuali da parte della CTR
art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'apparenza o l'incomprensibilità della motivazione della sentenza di merito
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro del vizio di violazione di legge, ma la Corte ha osservato la non coerenza tra norma evocata e contenuto della censura
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
richiamato per i motivi incentrati su nullità della sentenza o violazioni processuali
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
menzionato dalla Corte per precisare che, quando il giudice reputa un fatto pacifico, non è questo il vizio correttamente deducibile
art. 380 bis.1 c.p.c.
la Corte lo richiama per dichiarare tardiva la memoria del controricorrente
art. 378 c.p.c.
richiamato in via comparativa dalla Corte, tramite precedente, sulla tardività della memoria
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione dell'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio e i confini delle difese dell'ente impositore: nel corso del giudizio non possono essere introdotte ragioni costitutive nuove e diverse della pretesa, ma sono ammissibili precisazioni che non ampliano la materia del contendere.
- La deduzione di una violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto non può essere usata per censurare, in realtà, un vizio attinente ai limiti processuali delle difese dell'Ufficio: la censura deve essere specifica e coerente nella individuazione della norma violata e del vizio denunciato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice attribuisca rilievo di fatto non contestato a circostanze che, dagli atti, risultano invece specificamente contestate da una parte.
- La non contestazione deve essere apprezzata con riferimento al fatto specifico dedotto; l'ammissione di un elemento non implica l'ammissione di un diverso e ulteriore fatto costitutivo della pretesa.
- Quando la decisione di merito fonda la responsabilità o l'obbligo contributivo su un presupposto fattuale contestato, la causa va rinviata al giudice di merito per il necessario accertamento in fatto.
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