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Ordinanza

Ordinanza n. 10268/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM dal Ministero dell’'Interno in data 25.07.2022, e notificato in data 24.11.2022, con cui è stata rigettata la domanda volta alla concessione della cittadinanza italiana, avanzata ai sensi dell''''art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992; prot. K10/-OMISSIS-,

Giustizia amministrativa202302853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il giudizio era stato istruito mediante acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego e mediante richiesta di chiarimenti. La parte ricorrente ha preso visione della documentazione depositata dall'amministrazione. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori motivi di ricorso né il contenuto delle contestazioni rivolte al diniego.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non necessari ulteriori incombenti istruttori, dopo l'acquisizione della relazione riservata e dei chiarimenti e dopo la presa visione della documentazione da parte del ricorrente. Non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, demandando a tale organo l'individuazione della data. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    La domanda di cittadinanza italiana è stata presentata ai sensi di questa disposizione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto indicato per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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