Sentenza del 11/12/2015 n. 10039 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Principio del contraddittorio preventivo - Natura di principio generale - Non ravvisabile - Iscrizione a ruolo conseguente a sentenza - Obbligatorietà del contraddittorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere preceduta da un contraddittorio endoprocedimentale, invocando il principio generale del contraddittorio preventivo quale garanzia di rango costituzionale. La contestazione riguardava, in particolare, l'omessa instaurazione di un confronto con il contribuente prima dell'attività di riscossione conseguente a una sentenza.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il principio del contraddittorio preventivo non opera indistintamente per ogni attività dell'Amministrazione finanziaria. In assenza di una specifica previsione normativa, esso è richiesto quando l'Amministrazione esercita una funzione discrezionale o decisoria diretta a determinare o definire la pretesa tributaria. Non è invece necessario quando l'Amministrazione svolge una mera attività vincolata di riscossione di una pretesa già formata nel contraddittorio giudiziale o comunque già nota e predeterminata dal contribuente. L'iscrizione a ruolo conseguente a una sentenza è stata quindi qualificata come mera esecuzione della decisione e non richiede un preventivo contraddittorio.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
È un principio collegato a garanzie costituzionali, ma non ha applicazione automatica in ogni fase del procedimento tributario. Opera principalmente quando l'Amministrazione deve assumere valutazioni discrezionali o decisorie sulla pretesa fiscale.
Principi costituzionali in materia di contraddittorio e diritto di difesa
La sentenza riconosce il rilievo costituzionale del contraddittorio, precisando tuttavia che tali principi non impongono un confronto preventivo quando l'Amministrazione si limita a dare esecuzione vincolata a una pretesa già definita.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per qualsiasi atto tributario: occorre verificare se l'Amministrazione stia ancora determinando la pretesa oppure la stia soltanto riscuotendo.
- Quando l'atto è una conseguenza automatica e vincolata di una sentenza o di una pretesa già definita in precedenza, di regola non è necessario un nuovo contraddittorio preventivo.
- Il contraddittorio è maggiormente necessario nelle fasi in cui l'Amministrazione dispone di margini di valutazione, compie accertamenti o assume decisioni nuove sulla posizione fiscale del contribuente.
- La precedente partecipazione del contribuente al giudizio o a una fase procedimentale nella quale la pretesa è stata definita riduce la necessità di un ulteriore confronto prima della riscossione.
- Per valutare la legittimità dell'omesso contraddittorio bisogna esaminare la natura concreta dell'atto: attività discrezionale e decisoria, oppure attività meramente esecutiva e vincolata.
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