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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19957/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla prestazione di attività medico-chirurgica resa da un dirigente medico, già in servizio presso una ASL, in favore di un'azienda ospedaliera universitaria in un quadro di collaborazione/convenzione collegato a disposizioni regionali. Il professionista riceveva un compenso orario di 25 euro, determinato unilateralmente, che riteneva inadeguato rispetto ai parametri della contrattazione collettiva e alle tariffe applicate da altre aziende ospedaliere per prestazioni analoghe. In primo grado la domanda di pagamento del maggior compenso era stata accolta nei soli confronti dell'azienda ospedaliera, ritenuta legittimata passiva sulla base dell'utilizzazione della prestazione, anche senza convenzione scritta. In appello l'azienda sosteneva la carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza della pretesa, poiché la prestazione era stata svolta in regime libero-professionale presso altra struttura del SSR e, in assenza di pattuizione del compenso, il medico avrebbe dovuto provare la tariffa applicabile. Nel primo giudizio di cassazione la Corte aveva escluso la nullità del rapporto per difetto di forma scritta, ritenendo inammissibile per novità la questione sollevata solo in memoria, e aveva censurato la sentenza d'appello per non avere considerato, ai fini della liquidazione del compenso professionale ex artt. 1709 e 2225 c.c., tutti gli elementi utili (natura, quantità, qualità della prestazione e risultato conseguito). Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha invece riesaminato la legittimazione passiva, ritenendo che la convenzione fosse intercorsa fra azienda e ASL datrice di lavoro, non con il medico, e ha rimesso le parti al tribunale. Il ricorso per cassazione denunciava: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del dictum rescindente; violazione dell'art. 324 c.p.c. per formazione del giudicato interno sulla legittimazione passiva dell'azienda; e violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla disciplina dei contratti d'opera (artt. 102 c.p.c. e 2222 ss. c.c.) per avere il giudice del rinvio riconsiderato la natura del rapporto e la posizione della ASL senza previa integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi già enunciati nel precedente giudizio di legittimità e provveda anche sulle spese. La decisione afferma che, nel caso concreto, la questione della titolarità passiva del rapporto era ormai preclusa: la precedente sentenza rescindente aveva infatti presupposto l'esistenza di un rapporto autonomo di collaborazione professionale tra le parti, sicché il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione tale profilo. La Corte distingue inoltre tra legittimazione ad causam, che è questione processuale fondante e, in certe condizioni, rilevabile d'ufficio nei gradi successivi, e titolarità del rapporto, che attiene al merito ma resta comunque soggetta al giudicato esplicito o implicito formatosi sulla domanda e sui suoi presupposti necessari.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente; non può riaprire questioni coperte dal giudicato implicito o esplicito formatosi in cassazione

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno preclude la riesame di questioni già coperte da statuizione definitiva, anche quando si tratti della titolarità del rapporto ormai presupposta dalla precedente decisione

  • art. 161, comma primo, c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite per il principio di conversione del vizio in motivo di gravame quanto alle questioni processuali fondanti non rilevate nel grado in cui si sono manifestate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità di integrazione del contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato assorbito

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale base della disciplina del rapporto d'opera/autonomo, ma il tema non è stato esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 2225 c.c.

    per la liquidazione del compenso del professionista, il giudice deve considerare natura, quantità, qualità della prestazione e risultato utile conseguito; la richiesta di liquidazione equitativa non esonera dall'onere probatorio minimo

  • art. 1709 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2225 c.c. come criterio di liquidazione del compenso professionale in mancanza di pattuizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la questione di nullità del contratto dedotta solo in memoria è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nella parte motivazionale delle Sezioni Unite per escludere che la mancata riproposizione possa neutralizzare il rilievo officioso di vizi processuali fondanti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via generale nei principi sulla prova, con affermazione che la liquidazione equitativa non esonera la parte dall'allegare e provare gli elementi indispensabili

  • art. 2033 c.c.

    non citato espressamente nel testo

  • art. 380-bis c.p.c.

    non citato espressamente nel testo

  • art. 2229 c.c.

    non citato espressamente nel testo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, ma anche alle sue premesse logico-giuridiche e agli accertamenti necessari che ne costituiscono il presupposto; non può quindi riesaminare questioni ormai coperte da giudicato implicito o esplicito.
  • La contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso costituisce mera difesa e può essere proposta anche in fasi successive, ma resta soggetta al limite del giudicato formatosi sulla domanda o sui suoi presupposti necessari.
  • La legittimazione ad causam è questione processuale fondante, la cui omessa rilevazione nel primo grado non impedisce di regola il successivo rilievo officioso; tuttavia tale potere non opera quando la questione sia ormai coperta da una specifica statuizione passata in giudicato.
  • La domanda di liquidazione equitativa del compenso professionale non esonera la parte dall'onere di allegare e provare gli elementi necessari alla determinazione del quantum, tra cui natura, quantità, qualità della prestazione e risultato utile conseguito.
  • La deduzione di una nullità contrattuale per la prima volta con memoria successiva è inammissibile se introduce una questione nuova che richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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