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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Termoli n. 65 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, col quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del Sig. Nicola Travaglini alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno circolare con dicitura “NICOLA TRAVAGLINI – CANDIDATO SINDACO”, al centro paesaggio stilizzato, in basso “MONTENERO FUTURA” con slogan “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME”, con cui è stata disposta la ricusazione/esclusione della lista sopra indicata, motivando tale determinazione con il preteso deposito tardivo della documentazione, avvenuto, secondo quanto riportato nel medesimo verbale, alle ore 12:12.” per le elezioni amministrative del predetto Comune di Montenero di Bisaccia fissate per il 24 e 25 maggio 2026. - di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso il verbale del segretario comunale di ricezione della lista, nella parte eventualmente lesiva per l’odierno ricorrente. nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente all’ammissione della già menzionata lista e del candidato Sindaco alle elezioni di che trattasi. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 30\4\2026: - del provvedimento della Sottocommissione elettorale circondariale di Termoli del 30/4/2026, notificato in pari data, avente ad oggetto “ RIESAME, A SEGUITO DI RECLAMO, DELLA 3A LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO CONCA CON DICITURA “NICOLA TRAVAGLINI – CANDIDATO SINDACO”, AL CENTRO PAESAGGIO STILIZZATO, IN BASSO “MONTENERO FUTURA” CON SLOGAN “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME ricusata con provvedimento n. 65 del 25/4/2026,” , con il quale è stata deliberata la conferma del provvedimento n.65/2026 che prevedeva la ricusazione della candidatura del Sig. Nicola Travaglini alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno circolare con dicitura “NICOLA TRAVAGLINI – CANDIDATO SINDACO”, al centro paesaggio stilizzato, in basso “MONTENERO FUTURA” con slogan “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME”; - della nota n.27447 del 28 aprile 2026 a firma del Segretario Comunale dott. Giuliano Russo, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi, nella parte eventualmente lesiva per l’odierno ricorrente; - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente all’ammissione della già menzionata lista e del candidato Sindaco alle elezioni di che trattasi.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: ricusazione della candidatura a sindaco e della lista collegata per presentazione oltre il termine delle ore 12:00, nonché successivo provvedimento di riesame che ha confermato l'esclusione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato e lista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., il verbale della Sottocommissione elettorale circondariale che aveva escluso la candidatura e la lista per un ritardo nella presentazione, inizialmente indicato in 12 minuti e poi corretto in 25 minuti. Ha dedotto la violazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 570/1960, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, correttezza, proporzionalità, parità di trattamento, favor partecipationis e democraticità, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento. Secondo il ricorrente, i delegati erano già presenti nella sede comunale prima delle ore 12:00, la documentazione era sostanzialmente disponibile e il ritardo era stato determinato dalla gestione degli uffici, dalla presenza contemporanea di più liste e dall'attesa del completamento delle operazioni relative a una lista presentata anteriormente. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di riesame, che aveva confermato l'esclusione correggendo gli errori materiali relativi all'orario e al numero d'ordine della lista. Sono state inoltre sollevate eccezioni di inammissibilità: per omessa notifica alla sede fisica della Commissione elettorale e per mancata formulazione di censure specifiche contro il provvedimento sopravvenuto.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto valida la notifica effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato, al Comune, al Ministero dell'Interno e alla Prefettura, osservando che le amministrazioni erano state concretamente poste in condizione di difendersi e che l'omessa notifica diretta alla Sottocommissione non aveva leso il diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto ammissibili i motivi aggiunti, poiché il provvedimento sopravvenuto aveva confermato la precedente ricusazione, limitandosi a correggere errori materiali, sicché le censure già articolate erano idonee a contestarlo. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Il termine per la presentazione delle liste è tassativo, ma può essere eccezionalmente tollerato un ritardo lieve quando i presentatori siano già presenti nella sede comunale alla scadenza, la documentazione sia completa, il ritardo dipenda da circostanze eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati e lo scostamento sia minimo. Nel caso concreto, i delegati erano presenti prima delle ore 12:00, la documentazione risultava completa, il ritardo era di soli 25 minuti, la sede comunale era affollata per la presentazione simultanea di più liste e i presentatori avevano dovuto attendere il completamento delle operazioni relative a una lista precedente. Le indicazioni del segretario comunale, secondo cui chi fosse stato già all'interno avrebbe potuto completare la procedura dopo la chiusura delle porte, avevano inoltre ingenerato un affidamento ragionevole. Il TAR ha richiamato anche il principio secondo cui la mancanza o la tardiva consegna dei certificati elettorali dei sottoscrittori non impone automaticamente la ricusazione, potendo la Commissione acquisire o ammettere successivamente la relativa documentazione nei limiti previsti dalla legge. Ha quindi annullato gli atti di ricusazione e ammesso la candidatura e la lista alla competizione elettorale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato [...] all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale [...]

    La notifica del ricorso elettorale è stata ritenuta rituale perché effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato, al Comune, al Ministero dell'Interno e alla Prefettura, con concreta salvaguardia del diritto di difesa dell'amministrazione.

  • art. 28 d.P.R. n. 570/1960

    La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.

    Il termine orario per la presentazione delle liste è tassativo, ma il suo superamento può essere eccezionalmente tollerato in presenza cumulativa di presenza tempestiva dei presentatori, documentazione completa, ritardo minimo e cause eccezionali non imputabili.

  • art. 32 d.P.R. n. 570/1960

    Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

    La disciplina della presentazione impone la documentazione della ricezione e dell'orario, ma non comporta l'esclusione automatica quando il ritardo sia lieve, non imputabile e maturato nel contesto di operazioni già avviate tempestivamente.

  • art. 33 d.P.R. n. 570/1960

    La Commissione [...] entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

    La Commissione elettorale può ammettere nuovi documenti e deve valutare la documentazione disponibile; la mancata o tardiva produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori non determina automaticamente la ricusazione della lista.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'esclusione fondata sul solo dato formale del ritardo è stata ritenuta illegittima perché non aveva adeguatamente considerato la presenza tempestiva dei delegati, la completezza della documentazione, le circostanze organizzative e la non imputabilità del ritardo.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento, richiamato con riguardo alla collaborazione tra presentatori e uffici, impone una gestione delle operazioni elettorali coerente con l'esigenza di consentire il corretto completamento degli adempimenti già avviati tempestivamente.

Massime di principio

  • Il termine orario per la presentazione delle liste elettorali è tassativo, ma il ritardo può essere eccezionalmente tollerato quando ricorrano cumulativamente la presenza dei presentatori nella sede comunale alla scadenza, la completezza della documentazione, uno scostamento minimo e circostanze eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati.
  • La presenza tempestiva dei presentatori nella sede comunale, unita alla disponibilità della documentazione necessaria e all'avvio delle operazioni di deposito entro il termine, consente di valorizzare il principio del favor partecipationis quando il completamento della formalizzazione sia ritardato dall'organizzazione degli uffici o dalla concomitante gestione di altre liste.
  • La Commissione elettorale non può disporre la ricusazione della lista per la sola tardiva consegna dei certificati elettorali dei sottoscrittori senza valutare la documentazione già disponibile e la possibilità di acquisire o ammettere nuovi documenti secondo la disciplina del procedimento elettorale.
  • Nel rito elettorale, l'eccezione relativa alla notifica deve essere valutata in concreto: la notifica effettuata agli uffici e alle amministrazioni idonei a rappresentare e difendere l'organo procedente, accompagnata dalla notifica al Comune, alla Prefettura e al Ministero competente, è sufficiente quando non abbia prodotto una lesione effettiva del diritto di difesa.
  • Quando il provvedimento sopravvenuto conferma integralmente l'atto originario, limitandosi a correggere errori materiali, le censure già proposte contro il primo atto, tempestivamente riproposte con motivi aggiunti, sono idonee a contestare anche il provvedimento successivo.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleTermini e notificazione del ricorso
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoLegittimo affidamento

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