Sentenza n. 4566/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza in data 31.03.2025, n.° 3870/2025, del Tribunale di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.500,00 sulla Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.500,00 sul costituendo borsellino elettronico della Carta del Docente. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuto adempimento né indicare sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che l'azione fosse ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., trattandosi di ottenere l'attuazione di una pronuncia del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale. Poiché dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e l'Amministrazione non aveva fornito elementi contrari, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800 per spese processuali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle pronunce del giudice ordinario cui l'Amministrazione deve conformarsi nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 3 D.M. 55/2014
È stato richiamato per individuare i parametri applicabili alla liquidazione delle spese, facendo riferimento a quelli relativi alle esecuzioni mobiliari.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
È stato richiamato per considerare caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività difensionale e applicare i minimi tariffari.
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
È stato richiamato in relazione al principio della liquidazione per fasi e alla mancata autonoma liquidazione della fase decisionale, ritenuta indistinguibile dalle fasi di studio e introduttiva.
art. 74 c.p.a.
È stato richiamato per il riferimento a recenti precedenti della Sezione VII del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato o ad essa equiparata, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando nel caso deciso.
- Nel giudizio di ottemperanza, ove il ricorrente alleghi l'inadempimento del titolo giudiziale e l'Amministrazione non fornisca chiarimenti, documentazione o altri elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura conseguente all'ordine di esecuzione, per assicurare l'attuazione del titolo in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza avente natura essenzialmente esecutiva, la liquidazione delle spese può essere effettuata tenendo conto della semplicità della controversia, dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e dell'attività difensiva concretamente svolta.
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