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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-187/20

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2021. — Davide Groppi Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una lampada da tavolo – Disegno o modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-187/20

Giurisprudenza europea62020TJ0187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Davide Groppi contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno o modello registrato raffigurante una lampada da tavolo. Ha ritenuto corretto il confronto con il modello anteriore divulgato, irrilevante la successiva nullità di quest’ultimo e coerente la valutazione per cui il modello contestato non produceva un’impressione complessiva diversa sull’utente informato. La mancanza di carattere individuale ha quindi giustificato la nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per assenza di carattere individuale di una lampada da tavolo rispetto a un modello anteriore divulgato

La questione giuridica

Se, in un procedimento di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello contestato conservi carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 dello stesso regolamento, tenendo conto: della corretta individuazione del prodotto interessato e dell’utente informato; del margine di libertà dell’autore; e dell’incidenza, sul confronto globale, delle differenze tra i modelli in conflitto e del fatto che il modello anteriore sia stato successivamente dichiarato nullo.

Principio di diritto

In materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, conta la sola divulgazione del disegno o modello anteriore e non la sua validità o sopravvenuta nullità; ai fini dell’articolo 6, il prodotto va individuato sulla base della registrazione e del disegno o modello, l’utente informato è un utilizzatore del settore con particolare attenzione ma non un esperto, e, quando il margine di libertà dell’autore è molto ampio, anche differenze limitate non bastano se l’impressione complessiva resta di déjà vu. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che il disegno o modello contestato non aveva carattere individuale e ne ha quindi confermato la nullità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 55-60 regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario per assenza di carattere individuale

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Davide Groppi Srl avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, confermativa della nullità di un disegno o modello comunitario registrato relativo a una lampada. Il Tribunale esamina se il disegno contestato presenti carattere individuale rispetto a un modello anteriore divulgato, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Davide Groppi aveva ottenuto nel 2014 la registrazione del disegno o modello comunitario n. 2503680-0001, indicato per la classe delle “lampade”. Nel 2017 Viabizzuno Srl ha chiesto la dichiarazione di nullità del disegno registrato invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4-6, sulla base di un disegno o modello anteriore del 2011.

La divisione di annullamento ha accolto la domanda nel 2018, ritenendo che il disegno contestato non avesse carattere individuale. La terza commissione di ricorso ha poi respinto il ricorso della titolare, rilevando in sintesi che:

  • il fatto che il disegno anteriore fosse stato successivamente dichiarato nullo era irrilevante;
  • il prodotto interessato era costituito da lampade, con utente informato conoscitore del mercato delle lampade da tavolo e da giardino;
  • il margine di libertà dell’autore era molto ampio;
  • l’impressione globale del disegno contestato era di tipo “déjà vu”.

Questione giuridica esaminata

Davide Groppi ha dedotto un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con l’articolo 6, articolato in due profili:

  • errata definizione della categoria dei prodotti interessati;
  • errato confronto tra le impressioni globali suscitate dai disegni o modelli in conflitto.

Il Tribunale ha quindi verificato la corretta individuazione del prodotto, dell’utente informato, del margine di libertà dell’autore e l’esito del confronto globale tra i modelli.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, che consente la nullità del disegno o modello se non soddisfa le condizioni degli articoli da 4 a 9;
  • l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, che definisce il carattere individuale;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sulla divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore;
  • gli articoli 55-60 del regolamento n. 6/2002, relativi al ricorso contro le decisioni dell’EUIPO;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulle spese.

Ragionamento sulla divulgazione del modello anteriore

Il Tribunale conferma che, nei procedimenti di nullità fondati sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l’elemento decisivo non è la validità del disegno anteriore ma la sua divulgazione. La logica della norma è impedire la registrazione di disegni o modelli privi dei requisiti di novità e carattere individuale; non si tratta di proteggere il modello anteriore, a differenza di altre ipotesi di nullità che tutelano diritti anteriori specifici.

Ne consegue che la successiva dichiarazione di nullità del disegno anteriore non fa venir meno il presupposto della domanda di nullità contro il disegno contestato, purché la divulgazione del modello anteriore non sia contestata.

Individuazione del prodotto e dell’utente informato

Quanto al prodotto, il Tribunale osserva che la registrazione del disegno contestato si riferisce in modo generico alle “lampade” e che il disegno non consente di desumere se si tratti di una lampada per interni o per esterni. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente individuato il prodotto nel genere “lampade”, senza restringerlo ulteriormente.

Quanto all’utente informato, il Tribunale ribadisce che si tratta di una figura intermedia tra il consumatore medio e l’esperto tecnico: una persona dotata di particolare attenzione e conoscenza dei disegni esistenti nel settore, ma non capace di un’analisi minuziosa dei dettagli. Nel caso di specie, è corretto riferirsi a un utilizzatore di articoli di illuminazione, consapevole delle soluzioni di mercato del settore.

Il Tribunale precisa inoltre che la determinazione del settore di riferimento serve alla valutazione dell’utente informato e del livello di attenzione, ma non implica che i prodotti debbano essere simili o appartenere allo stesso settore in senso stretto, a differenza del criterio del rischio di confusione in materia di marchi.

Margine di libertà dell’autore

Il Tribunale conferma che, nel settore delle lampade in esame, il margine di libertà dell’autore è molto ampio, se non praticamente illimitato. Questo dato ha un effetto diretto sulla valutazione del carattere individuale: quando la libertà progettuale è ampia, anche piccole differenze tra i modelli non sono sufficienti, da sole, a creare una diversa impressione generale.

Confronto delle impressioni generali

Nel confronto visivo, il Tribunale rileva che entrambi i modelli raffigurano lampade con le stesse tre componenti fondamentali: base, stelo e paralume. Le somiglianze risultano marcate, in particolare per il paralume rotondo, lo stelo diritto e la base circolare molto più grande del paralume.

Le differenze invocate dalla ricorrente sono considerate insufficienti:

  • la base del modello contestato è semplice e liscia, mentre quella del modello anteriore è doppia e forata;
  • lo stelo del modello anteriore è leggermente più lungo e sottile, con conseguente diversa proporzione degli elementi.

Tali differenze non bastano a produrre un’impressione complessiva diversa perché:

  • riguardano una parte spesso nascosta nell’uso;
  • sono collegate a esigenze tecniche;
  • non compensano le forti somiglianze delle altre componenti;
  • sarebbero percepibili solo con un esame analitico o una misurazione, incompatibili con il modo in cui l’utente informato osserva un disegno o modello.

Di conseguenza, il disegno contestato suscita nell’utente informato una sensazione di “déjà vu” e non presenta carattere individuale.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la nullità del disegno o modello comunitario registrato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna altresì Davide Groppi Srl alle spese.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di nullità di un disegno o modello comunitario per assenza di carattere individuale, il disegno anteriore rileva come prova di divulgazione dello stato dell’arte, non come titolo da proteggere in sé; e che, in presenza di un ampio margine di libertà creativa, differenze limitate o tecniche non bastano a evitare la nullità se l’impressione complessiva del modello contestato resta sostanzialmente identica a quella del precedente.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modellocarattere individualelampade

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