Sentenza n. 2210/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 898/2024, pubbl. il 13/05/2024, RG n. 4239/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 898/2024, relativa al pagamento di euro 2.000,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 898/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a percepire euro 2.000,00 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure necessarie a conformare l'azione amministrativa al giudicato. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di stile e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, le Amministrazioni non hanno fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo; il TAR ha quindi accertato l'inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere in caso di persistente inadempimento entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Le spese, pari a euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La norma consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
È indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e delle misure adottate dal TAR, inclusa la condanna dell'Amministrazione e la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e per imporre alla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato.
- Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, l'amministrazione che assuma di avere adempiuto deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sulla corretta esecuzione del titolo; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, anche con facoltà di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte nell'esecuzione.
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