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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma datato 10/09/2025, codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 10/09/2025, di revoca di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale; - nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso e comunque lesivo della posizione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma aveva revocato il nulla osta alla conversione del suo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, chiedendone anche la sospensione. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato, sulla base della deduzione del ricorrente non contestata dall'Amministrazione, che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca era stata caricata sul Portale ALI, ma non era stata inoltrata dal sistema, tramite PEC, al richiedente o al datore di lavoro. Il giudizio è stato quindi definito dopo il riesame disposto in sede cautelare e la sopravvenuta adozione di un nuovo nulla osta.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il 5 marzo 2026 è intervenuto un nuovo nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale. La definizione è avvenuta con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., su richiesta concorde delle parti e dopo l'accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Le spese di lite sono state compensate, ma l'Amministrazione è stata condannata a rifondere al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non devono essere svolte ulteriori attività processuali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    Trova applicazione quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto satisfattivo della pretesa azionata, nel caso concreto rappresentato dall'adozione di un nuovo nulla osta alla conversione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sentenza in forma semplificata può essere adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti non intendono proporre ulteriori domande o difese processuali.
  • La mera disponibilità della comunicazione di avvio del procedimento su una piattaforma amministrativa non equivale, quando sia necessaria la comunicazione via PEC, all'effettivo inoltro della comunicazione al destinatario o al datore di lavoro.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia, ferma la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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