Sentenza n. 160/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma datato 10/09/2025, codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 10/09/2025, di revoca di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale; - nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso e comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma aveva revocato il nulla osta alla conversione del suo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, chiedendone anche la sospensione. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato, sulla base della deduzione del ricorrente non contestata dall'Amministrazione, che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca era stata caricata sul Portale ALI, ma non era stata inoltrata dal sistema, tramite PEC, al richiedente o al datore di lavoro. Il giudizio è stato quindi definito dopo il riesame disposto in sede cautelare e la sopravvenuta adozione di un nuovo nulla osta.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il 5 marzo 2026 è intervenuto un nuovo nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale. La definizione è avvenuta con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., su richiesta concorde delle parti e dopo l'accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Le spese di lite sono state compensate, ma l'Amministrazione è stata condannata a rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non devono essere svolte ulteriori attività processuali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
Trova applicazione quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto satisfattivo della pretesa azionata, nel caso concreto rappresentato dall'adozione di un nuovo nulla osta alla conversione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sentenza in forma semplificata può essere adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti non intendono proporre ulteriori domande o difese processuali.
- La mera disponibilità della comunicazione di avvio del procedimento su una piattaforma amministrativa non equivale, quando sia necessaria la comunicazione via PEC, all'effettivo inoltro della comunicazione al destinatario o al datore di lavoro.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia, ferma la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la rifusione del contributo unificato.
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