Cassazione Civile, Ordinanza n. 40808/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da una controversia successoria in cui l'originario attore aveva fondato la propria legittimazione su un testamento olografo del 28 giugno 2012. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che tale scheda fosse stata espressamente revocata da un successivo testamento olografo del 29 giugno 2012, con cui il de cuius aveva istituito erede universale la sorella di quest'ultimo. Ha inoltre rilevato che l'attore non aveva contestato l'autenticità della seconda scheda testamentaria, con conseguente difetto di prova della qualità di erede e della legittimazione processuale, oltre che del fatto costitutivo della pretesa. Nel ricorso per cassazione gli eredi dell'attore hanno dedotto, come unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 372 c.p.c. e dell'art. 602 c.c., sostenendo che dagli esiti del parallelo processo penale e dalla perizia calligrafica ivi disposta sarebbe emerso che il testamento del 29 giugno 2012 era falso, perché scritto da terza persona e non dal de cuius; hanno anche lamentato che la Corte d'appello non avrebbe valutato la scheda del 29 giugno 2012 insieme alle scritture comparative prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via decisiva, che la sentenza d'appello era stata notificata il 3 luglio 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il 7 ottobre 2020, dunque oltre il termine breve di sessanta giorni. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per tardività del ricorso.
art. 116 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove documentali, ma la censura non viene esaminata nel merito perché il ricorso è tardivo.
art. 372 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti con riferimento alla produzione di documenti in cassazione, ma la Corte non entra nel merito della doglianza.
art. 602 c.c.
È richiamato dai ricorrenti in tema di testamento olografo, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
art. 375, n. 5, c.p.c.
È richiamato nella proposta del relatore per l'inammissibilità del ricorso, proposta condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta, in caso di inammissibilità, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 155 c.p.c.
termine "breve" di sessanta giorni
La Corte applica il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, ritenendo tardiva la notifica del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla fondatezza delle censure di merito.
- La deduzione di errori nella valutazione della prova o di nuovi esiti probatori non può essere esaminata se il ricorso è tardivo e quindi processualmente inammissibile.
- Nei giudizi di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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