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Ordinanza

Ordinanza n. 777/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensione cautelare della nota Protocollo numero GSEWEB/P20250950863 del 20 novembre 2025 del GSE, recante "Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo Agro-voltaico", per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100196, comprensivo dell'installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 8000,00 kW, nel Comune di AREZZO (AR) - Comunicazione di esclusione" e ulteriori atti indicati in ricorso

Giustizia amministrativa202600988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di esclusione dalla procedura per l'ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione del GSE con cui è stata esclusa dalla procedura relativa al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante finanziati nell'ambito del PNRR, riguardante un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.000 kW. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'atto. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare l'esigenza di definire sollecitamente il merito e di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al beneficio e collocati nell'elenco oggetto di impugnativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che gli interessi della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la definizione del merito, senza adottare una misura cautelare espressa sull'efficacia del provvedimento di esclusione. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili nell'elenco dei beneficiari ammessi al contributo, autorizzando la notificazione per pubblici proclami tramite il sito istituzionale del GSE. La modalità è stata ritenuta giustificata dall'elevato numero dei destinatari e dalla conseguente oggettiva difficoltà, anche economica, delle notificazioni ordinarie. L'avviso dovrà contenere l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, il testo integrale del ricorso, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli estremi dell'ordinanza. Il GSE dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare attestazione della pubblicazione e predisporre un collegamento accessibile dalla home page. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni; l'inosservanza comporterà l'improcedibilità del ricorso. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state rimesse alla decisione definitiva. È stata fissata l'udienza pubblica del 5 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la fissazione sollecita dell'udienza di merito per la tutela degli interessi della ricorrente.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di una oggettiva difficoltà di notificazione ordinaria, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami, nel rispetto dell'effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio e della disciplina degli adempimenti notificatori; il loro mancato compimento nel termine assegnato determina l'improcedibilità del gravame.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della conseguenza di improcedibilità in caso di mancata esecuzione degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare può essere adeguatamente soddisfatta mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare immediata e assicurare la tutela attraverso la rapida definizione del giudizio.
  • La notificazione per pubblici proclami mediante il sito istituzionale dell'amministrazione è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente difficile e onerosa la notificazione ordinaria, purché la pubblicazione mantenga natura effettivamente notificatoria e non si riduca a una mera forma di pubblicità.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve indicare nominativamente i controinteressati individuabili, oltre a contenere il ricorso integrale, gli estremi del giudizio e dell'ordinanza autorizzativa, così da garantire l'effettività del contraddittorio.
  • Il giudice può imporre all'amministrazione gestore del sito obblighi specifici di pubblicazione, mantenimento online, attestazione della data di pubblicazione e accessibilità dalla home page, fissando termini perentori e subordinando alla loro osservanza la procedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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