Cassazione Penale, Sentenza n. 8577/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) violazione procedurale per mancata tempestiva notificazione dell'avviso di udienza del 26/06/2024 al collaboratore di giustizia Dimasi (notifica ricevuta il 28/06/2024), con conseguente nullità dell'udienza e della sentenza; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti per la continuazione: la Corte di appello avrebbe aumentato la pena di quattro mesi per ciascuno dei tre reati satelliti in modo incongruo, senza tener conto della minore offensività trattandosi dello stesso delitto e medesimo arco temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che sussistesse nullità: l'imputato era stato regolarmente notificato per la prima udienza (26/03/2024), aveva formalmente rinunciato a presenziare e si era avvalso del difensore, ragione per cui non aveva diritto a essere avvisato dei successivi differimenti; il difensore non eccepì la regolarità in udienza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e infondata: la Corte di appello aveva dato motivazione articolata circa la continuazione e la misura degli aumenti (quattro mesi per ciascun reato satellite) risultando proporzionata rispetto alla pena base e conforme ai principi delle Sezioni Unite (Pizzone). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Le parti civili non hanno ottenuto liquidazione delle spese di Cassazione perché le conclusioni sono state depositate tardivamente e non hanno apportato contributo specifico.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione nei limiti necessari per il ricorso; usata per delimitare l'enunciazione dei motivi nel ricorso di cassazione
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in cassazione: errore in procedendo (lett. c) permette alla Cassazione di esaminare anche atti, mentre la lett. e) limita l'esame quando manchi o sia manifestamente illogica la motivazione
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamato per procedere alla trattazione del ricorso depositato dopo il 30/06/2024
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione fra reati; usato come parametro per il calcolo e la motivazione degli aumenti di pena
art. 12-quinquies legge n.306 del 1992 / art. 512-bis cod. pen.
Norme riferite ai delitti satellite contestati e ai parametri minimi di pena presi a riferimento nella valutazione della proporzionalità degli aumenti
art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n.103)
Prevede la condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio secondo cui il giudice che riconosce la continuazione deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare/motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; criterio applicato dalla Corte nel controllo degli aumenti
Sez. U., n. 877 ud. 14/07/2022 (Sacchettino) e giurisprudenza collegata
Principio secondo cui, nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile non ottiene liquidazione delle spese se non ha apportato contributo specifico alla decisione; applicato per negare liquidazione a favore delle parti civili
Massime di principio
- La mancata notifica di un avviso di udienza successiva non determina automaticamente la nullità se l'imputato era già stato regolarmente notificato dell'udienza iniziale, ha rinunciato alla presenza o è rappresentato dal difensore: il diritto all'avviso dei differimenti è limitato quando la difesa è presente e non eccepisce.
- La mancata eccezione del difensore in udienza riguarda la regolarità della costituzione delle parti e può precludere censure successive sulla stessa circostanza.
- Nel calcolo della continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; aumenti motivati e proporzionati alla pena base sono difficilmente censurabili in cassazione se conformi ai criteri delle Sezioni Unite.
- Le censure generiche sulla presunta eccessività degli aumenti sono spesso inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- Le parti civili, per ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione, devono presentare contributi specifici e tempestivi: deduzioni tardive o generiche non sono premiate.
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