Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere. La difesa ha articolato tre motivi: (1) vizio nella valutazione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.) con richiesta di distinguere il primo episodio in Corso dei Mille dal successivo avvenuto in via XXVII maggio; (2) carenza motivazionale e violazione nella valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis (modalità mafiose) e omissione di considerare le condotte estorsive subite dal figlio Pietro; (3) mancanza di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, anche alla luce dell'incensuratezza del ricorrente e del presunto errato richiamo alla presunzione prevista dall'art. 416-bis.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso come infondato. Sulla legittima difesa è statuìto che i fatti costituiscono un unico disegno criminoso: la prima azione di Mira ha determinato la situazione di pericolo e pertanto la causa di giustificazione non opera. Il motivo relativo all'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis) è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse rispetto a un provvedimento "de libertate" che non incide sulla legittimità della misura cautelare; inoltre la motivazione del Tribunale aveva spiegato le modalità e le finalità intimidatorie connesse alla gestione delle scommesse clandestine. Anche il terzo motivo è stato rigettato: la misura cautelare resta adeguata e l'eventuale esclusione dell'aggravante non muterebbe la legittimità della custodia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
La causa di giustificazione della legittima difesa non opera quando l'agente ha volontariamente determinato o accettato la situazione di pericolo; il giudice ha ritenuto che Mira avesse promosso la spedizione punitiva iniziale, escludendo la scriminante.
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio previsto nell'imputazione; la gravità del reato supporta l'adeguatezza della misura cautelare.
art. 56 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; richiamato nella valutazione delle condotte congiunte di Mira e dei suoi familiari.
art. 110 cod. pen.
Regola del concorso materiale o morale di persone nel reato; utilizzata per ricondurre ruoli e responsabilità nelle condotte.
art. 416-bis cod. pen.
Circostanza aggravante "metodo mafioso"; il giudice ha ritenuto che le modalità e la finalità intimidatoria fossero suscettibili di evocare il metodo mafioso anche senza prova di appartenere a una compagine associativa formalmente costituita.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Richiamato in relazione alla presunzione circa le modalità intimidatorie; la Corte ha osservato che contestare tale aggravante in un provvedimento cautelare "de libertate" è inammissibile se l'eventuale esclusione non incide sulla legittimità della misura.
art. 273 cod. proc. pen.
Prescrive i motivi di gravame nel procedimento cautelare; invocato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede i provvedimenti in materia di misure cautelari; la sussistenza del fatto e delle esigenze cautelari ancorano la legittimità della custodia anche senza l'aggravante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; impugnazione utilizzata dalla difesa e valutata dalla Corte.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata alla condanna alle spese.
art. 577 n. 3 cod. pen.
Circostanza aggravante menzionata ma esclusa dal Tribunale di Palermo in sede di riesame.
Massime di principio
- La legittima difesa non si configura quando l'agente ha volontariamente determinato o accettato la situazione di pericolo: chi provoca atti violenti non può poi invocare la scriminante se non ha fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.
- Più episodi violenti strettamente collegati per tempo, luogo, finalità e concatenamento di azioni (offensiva e reazione) possono essere ricondotti a un unico disegno criminoso, impedendo di considerarli come fatti autonomi rilevanti a favore della difesa.
- In un ricorso contro un provvedimento "de libertate" (misura cautelare), la censura limitata alla configurabilità di una circostanza aggravante (es. art. 416-bis) è spesso inammissibile se la possibile esclusione dell'aggravante non incide sulla legittimità della misura (an e quomodo).
- La qualificazione delle modalità dell'azione (es. finalità intimidatoria, controllo di affari illeciti) può giustificare l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso anche senza prova di appartenenza formale a un'associazione mafiosa, se emerge la modalità tipica di intimidazione.
- L'incensuratezza dell'indagato non prevale automaticamente sulla valutazione delle esigenze cautelari quando i fatti sono gravi e sussistono gravi indizi: la misura puoèr essere ritenuta adeguata anche se alcune circostanze aggravanti venissero escluse.
- Le prove documentali e audiovisive (es. videosorveglianza, telefonate) che mostrano concatenamento e tempestività delle condotte sono determinanti nella conferma di esigenze cautelari e nella ricostruzione di un disegno criminoso.
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