Ordinanza n. 10/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- datato -OMISSIS-, con il quale la Questura di Reggio Emilia decretava l’irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per «lavoro in casi particolari» ex art. 27 T.U.I. posseduto dal ricorrente in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato»; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Reggio Emilia ha dichiarato irricevibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari, rilasciato ai sensi dell’art. 27 T.U.I., in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dall’ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse del ricorrente alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda e comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L’Amministrazione dovrà verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano risultare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare eventualmente l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 27 T.U.I.
lavoro in casi particolari
La disposizione è richiamata quale base normativa del permesso di soggiorno posseduto dal ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice può desumerla anche dal comportamento processuale della parte rimasta inerte dopo specifici incombenti istruttori diretti a verificare la permanenza dell’interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini probatori, anche in relazione alla permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse e dell’eventuale improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando non risulti un’attività processuale recente indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’attualità dell’interesse e l’eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti.
- La mancata ottemperanza della parte ricorrente agli incombenti istruttori espressamente finalizzati ad accertare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nella verifica dell’attualità dell’interesse, il giudice può chiedere al ricorrente di aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale, nonché all’amministrazione di riferire su fatti sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse.
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