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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40355/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava le condanne per truffa aggravata (per un totale di €80.000) contestando, a vario titolo: per Scarpellini, la decorrenza e la procedibilità della querela alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022), la presunta illegittimità dell'accertamento della falsità dei documenti vaticani (modo di acquisizione e valore probatorio), la carenza del convincimento sul dolo e sull'effettiva ricezione delle somme e degli assegni; per Munno, l'insussistenza del suo concorso nel reato, vizi di motivazione sulla prova del conto on-line, la violazione del divieto di reformatio in peius per la rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Entrambi contestavano, in vari punti, la motivazione di merito e la valutazione della prova testimoniali e documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Scarpellini (con condanna alle spese e sanzione pecuniaria di €3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità). Quanto a Munno, la Cassazione ha in parte accolto il ricorso limitatamente alla determinazione della pena: ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena e ha rideterminato la pena in due anni e due mesi di reclusione e €600,00 di multa (riduzione dovuta alla esclusione della recidiva ma con applicazione corretta del divieto di reformatio in peius), mentre ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso di Munno. In sostanza: responsabilità penale confermata per entrambi; ad Munno è stata solo ridotta la pena per errore di calcolo correlato alla rimozione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) ha inciso sulla procedibilità quando ricorreva l'aggravante riferita all'art.61 n.7

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. o))

    Ha soppresso la previsione che rendeva la truffa aggravata dall'art.61, n.7 procedibile d'ufficio, rendendo quella fattispecie procedibile a querela; la modifica si applica retroattivamente, ma con disciplina transitoria per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)

    Per le truffe commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs., il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; ciò rende irrilevanti eventuali precedenti tardività di querela ai fini della procedibilità

  • art. 6 d.l. 31/10/2022, n.162 (conv. e modificato)

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti sul termine di entrata in vigore delle modifiche, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per il caso concreto

  • art. 73, comma 3 Cost.

    Norma costituzionale richiamata nella questione sollevata dai ricorrenti (sull'indicazione del termine di entrata in vigore), ma la Corte ha ritenuto la questione non incidere sull'esito del processo

  • art. 727 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di richiesta di assistenza o informazioni a autorità straniere; la censura relativa al contatto con autorità vaticane è stata ritenuta non decisiva per provare l'eventuale falsità dei documenti e non idonea a inficiare la decisione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa; la Corte ha confermato che la valutazione della credibilità è di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddizione

  • art. 126 cod. pen.

    Prevede che il diritto di querela si estingua con la morte della persona offesa: richiamato da Scarpellini, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione per l'applicazione della disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda il dolo e la responsabilità personale; la Corte ha ritenuto correttamente accertato l'elemento psicologico sulla base del complesso probatorio

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha valutato quali censure fossero ammissibili e quali fossero, invece, deduzioni di fatto o critiche non consentite in sede di legittimità

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma applicata per la rideterminazione della pena in cassazione nel caso di annullamento limitato alla determinazione della pena (art. 620 è richiamato per la correzione della pena nei limiti indicati)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente sul cui ricorso è stata riconosciuta inammissibilità; applicata nei confronti di Scarpellini

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata ai criteri di cui a tale norma (gravità del fatto, personalità, ecc.)

Massime di principio

  • La modifica legislativa favorevole all'imputato si applica retroattivamente, ma le disposizioni transitorie possono stabilire termini diversi per la decorrenza della procedibilità (quindi va sempre controllata la disciplina transitoria quando il fatto è anteriore alla riforma)
  • Se una norma rende procedibile un reato a querela e tale modifica è retroattiva, per i fatti anteriori va valutato il termine previsto dalla disciplina transitoria (qui: querela da far decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs.)
  • Le questioni di legittimità costituzionale o formale sull'entrata in vigore delle norme possono essere ritenute irrilevanti se, anche ammettendo la fondatezza della questione, l'esito processuale non cambierebbe
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a criticare la valutazione di merito della prova o a chiedere una diversa comparazione di elementi di prova; solo vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) rilevano in sede di legittimità
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è per lo più questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifeste contraddizioni o carenze di motivazione
  • Quando il giudice d'appello esclude una circostanza aggravante accolta in primo grado, deve diminuire la pena in misura corrispondente; una diminuzione inferiore a quella corrispondente all'aggravante esclusa può configurare violazione del divieto di reformatio in peius e comportare la rideterminazione della pena in cassazione
  • La motivazione sul diniego o riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi (non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi prospettati dalla difesa)

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