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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18109/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di estorsione aggravata e continuata. I ricorrenti lamentano: (i) vizi di motivazione e violazioni di legge (art.606 c.p.p., lett. b ed e) nella ricostruzione del concorso nella condotta e nella qualificazione del fatto; (ii) richiesta di derubricazione da estorsione a "ragion fattasi" (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) per mancanza di danno effettivo e di titolo della pretesa; (iii) esclusione della rilevanza della circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art.416-bis, 1 c.p.); (iv) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi erano in gran parte non specifici, riproducevano pedissequamente le doglianze già presentate in appello e non assolvevano alla funzione critica richiesta dalla cassazione (richiamo agli artt.581 e 591 c.p.p.). La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" e l'esclusività della valutazione di merito sui fatti, ritenendo congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito. In particolare: assenza di riscontri medici o lavorativi sulla presunta lesione iniziale che avrebbe giustificato la pretesa; progressiva escalation delle richieste economiche indicativa di fittizietà della pretesa; legittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso anche in presenza di comportamenti dialoganti della vittima; legittima esclusione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi rilevanti. Conseguenze: confermata la condanna di merito, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p.

    Richiamato come fondamento delle doglianze sui vizi di motivazione e violazioni di legge di cui si dolgono i ricorrenti (lett. b ed e). La Corte osserva che i motivi erano in gran parte non ammissibili o generici.

  • art.116 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti quale possibile applicazione per configurare una ipotesi di "ragion fattasi"; la Corte ha ritenuto però che la pretesa fosse arbitraria e che la derubricazione non fosse sostenibile.

  • art.416-bis, comma 1, c.p.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del "metodo mafioso" sulla base del tenore delle minacce e del contesto sociale e mediatico (riferimenti a consorterie note), confermando che l'atteggiamento dialogante della vittima non esclude l'intimidazione aggravata.

  • art.581, lett. c) c.p.p.

    Criteri di specificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha richiamato il requisito della specificità che mancava nei ricorsi, rendendoli inidonei a introdurre il nuovo grado di giudizio.

  • art.591, lett. c) c.p.p.

    Collegato al principio di cui all'art.581: la Corte ha ritenuto che la mancata specificità dei motivi impedisca un sindacato di merito in cassazione.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art.62-bis (d.l. 23 maggio 2008, n.92, conv. con l. 24 luglio 2008, n.125)

    Richiamata in relazione al regime delle circostanze attenuanti generiche: la riforma ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti in mancanza di elementi positivi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per la rinnovazione dei fatti: la mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e rigettate in appello, senza nuova specificità, rende il ricorso inammissibile.
  • Il sindacato della Cassazione è limitato ai vizi di diritto o a macroscopiche illogicità della motivazione; le valutazioni probatorie di merito sono riservate ai giudici di appello e non vengono rimesse in discussione salvo evidenti contraddizioni o mancanze logiche "ictu oculi".
  • Per ottenere la derubricazione da estorsione a esercizio di ragioni di fatto ("ragion fattasi") è necessario provare concretamente la legittimità e l'entità del pregiudizio che giustificava la pretesa: pretese auto-assertive o crescenti richieste economiche possono favorire la qualificazione come estorsione.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche se la vittima sembra dialogare o trattare; rilevano il contesto, le modalità intimidatorie e la risonanza sociale/ambientale delle minacce.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivazione adeguata: l'assenza di tali elementi legittima il giudice di merito nell'escluderle.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità e l'argomentazione autonoma dei motivi: formula generica o il rimando pedissequo ad atti di grado precedente non è idoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio.

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