Sentenza n. 4484/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale con cui, constatata la mancata esecuzione di un’ordinanza di demolizione notificata nel 2017, è stata irrogata la sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro, riferita ad abusi realizzati in area soggetta a vincolo paesaggistico. Hanno dedotto: l’omessa notificazione del verbale della Polizia Locale relativo al sopralluogo e dell’eventuale formale accertamento dell’inottemperanza; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; l’illegittimità della sanzione per mancata adozione di un autonomo provvedimento di accertamento; carenza di istruttoria e motivazione, per il rinvio al verbale di sopralluogo; omessa indicazione del vincolo e sproporzione della sanzione; mancata specificazione della quota di responsabilità di ciascun comproprietario; coinvolgimento di una destinataria deceduta; infine, l’ultimazione delle opere in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il Comune ha resistito al ricorso. È stata inoltre segnalata la presentazione di istanze di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto rituale la costituzione del Comune, poiché la procura speciale era stata rilasciata dal Sindaco nella stessa data della costituzione, mentre la successiva deliberazione di Giunta non incideva sulla validità della rappresentanza processuale. Nel merito, ha affermato che, ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è sufficiente la constatazione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione: non sono necessarie né la notificazione del verbale, né l’adozione di un autonomo e distinto provvedimento formale di accertamento. Il verbale di sopralluogo della Polizia Locale, richiamato nell’atto impugnato, era quindi sufficiente; in ogni caso, l’accertamento risultava comunque contenuto nel provvedimento comunale. È stata respinta anche la censura relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la sanzione, in presenza di abuso realizzato in area vincolata, è dovuta nella misura massima di 20.000 euro e ha natura vincolata, senza margini di discrezionalità. Il provvedimento non necessitava di una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione del vincolo e dell’accertata inottemperanza. La sanzione grava solidalmente sui destinatari dell’ordine di demolizione, indipendentemente dal contributo individuale alla realizzazione dell’abuso, trattandosi di sanzione riferita alla mancata ottemperanza all’ordine, non alla realizzazione dell’opera abusiva; resta ferma la non trasmissibilità dell’obbligazione agli eredi del destinatario deceduto. È stata infine esclusa la rilevanza della remota ultimazione dei lavori, poiché l’inottemperanza si è perfezionata dopo l’entrata in vigore del comma 4-bis dell’art. 31. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
La perdita del diritto di proprietà sul bene abusivo e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituiscono una conseguenza distinta dalla sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis; per quest’ultima non è richiesta la notificazione dell’accertamento dell’inottemperanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
La sanzione pecuniaria presuppone la constatazione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ma non richiede un autonomo atto formale distinto dal verbale di sopralluogo né la notificazione di tale accertamento. In presenza di abuso realizzato in area vincolata, la sanzione è dovuta nella misura massima di 20.000 euro e il relativo potere è vincolato.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria prima dell’irrogazione della sanzione pecuniaria quando il provvedimento è vincolato e non residuano margini di valutazione discrezionale; inoltre, l’ordinanza di demolizione può già contenere l’avviso delle conseguenze dell’inottemperanza.
art. 7 l. 689/1981
Non trasmissibilità dell’obbligazione
L’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi del destinatario deceduto.
art. 50, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il Sindaco è competente a conferire la procura processuale per la rappresentanza dell’ente locale; la successiva deliberazione di Giunta non è necessaria per rendere rituale la costituzione quando la procura sia stata validamente rilasciata.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria è stata menzionata nel processo, ma non ha inciso sulla decisione di rigetto del ricorso contro la sanzione per inottemperanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione può essere applicata quando l’inottemperanza si perfeziona dopo l’entrata in vigore della disposizione, anche se le opere abusive erano state ultimate anteriormente.
Massime di principio
- Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è sufficiente la constatazione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; non sono necessari né un autonomo provvedimento formale distinto dal verbale di sopralluogo né la notificazione dell’accertamento al destinatario.
- Quando l’abuso edilizio è realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico e ricorrono i presupposti dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria è dovuta nella misura massima di 20.000 euro, con conseguente natura vincolata del provvedimento e assenza di margini per una graduazione discrezionale.
- Per l’irrogazione di una sanzione vincolata per inottemperanza all’ordine di demolizione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento quando l’apporto partecipativo del destinatario non potrebbe incidere sull’an o sul quantum della sanzione.
- La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 colpisce la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non la realizzazione dell’abuso; essa grava solidalmente sui destinatari dell’ordine, indipendentemente dal contributo individuale alla realizzazione dell’opera abusiva.
- L’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa per inottemperanza all’ordine di demolizione non si trasmette agli eredi del destinatario deceduto.
- La preesistenza dell’opera abusiva rispetto all’entrata in vigore dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non impedisce l’applicazione della sanzione se l’inottemperanza all’ordine di demolizione si è perfezionata successivamente.
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