Cassazione Penale, Ordinanza n. 32183/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la decisione del Tribunale, con cui era stato dichiarato responsabile, in concorso con altro imputato, dei reati di tentato furto in abitazione aggravato. Secondo l'imputazione, i due si erano introdotti nell'alloggio della persona offesa, dopo averne forzato la porta d'ingresso, rispettivamente armati di uno scalpello e di un machete, con l'intento di impossessarsi dei beni presenti, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla loro volontà. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato che l'alloggio era disabitato e privo di possibile refurtiva, che la condotta era stata goffa e indicativa di scarsa scaltrezza criminale, che le armi non erano state utilizzate e che sarebbero state portate per difesa personale, nonché l'assenza di condizioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, poiché costituiva una generica e pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese. La Corte d'appello aveva motivato la non particolare tenuità del fatto valorizzando i danni cagionati al portone d'ingresso e alla porta dell'appartamento, il porto delle armi e la condotta tenuta all'arrivo degli agenti di polizia giudiziaria: il ricorrente aveva puntato lo scalpello verso un agente, costringendolo a indietreggiare, mentre il concorrente aveva opposto attiva resistenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, limitandosi a riproporre in modo generico le censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, non assolveva alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata. È stata confermata la decisione di merito quanto alla responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale fondamento del concorso dell'imputato con altro soggetto nella realizzazione della condotta.
art. 56 c.p.
Applicato alla mancata consumazione del furto per cause indipendenti dalla volontà degli imputati.
art. 624-bis c.p.
Richiamato per la contestazione del furto in abitazione, rimasto allo stadio del tentativo.
art. 625, n. 2, c.p.
Richiamato per l'aggravante connessa alla violenza sulle cose, rappresentata dal danneggiamento e dalla forzatura delle porte.
art. 625, n. 3, c.p.
Richiamato per l'aggravante contestata unitamente al tentato furto in abitazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata, in ragione della complessiva gravità della condotta, dei danni alle porte, del porto delle armi e della reazione agli agenti.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre genericamente le censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta e dell'offesa; nel tentato furto in abitazione, possono escludere la particolare tenuità il danneggiamento delle porte, il porto di armi e la condotta aggressiva o oppositiva tenuta nei confronti degli agenti intervenuti.
- La mancata utilizzazione materiale delle armi non impone, di per sé, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto quando il loro porto si inserisca in una condotta complessivamente connotata da maggiore gravità.
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