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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35372/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lamanna impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere (con pluralità di delitti: riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni), aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: omissione di esame di presunte prove nuove (consulenza di parte, risultanze intercettative che chiarirebbero la natura degli oggetti, esiti della perquisizione e fatto di non essere proprietario di una Fiat Punto); contraddittorietà della motivazione perché le allegazioni difensive non sarebbero state esaminate nelle precedenti ordinanze; mancata confutazione di allegazioni non valutate nei precedenti provvedimenti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: la questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni era già stata esaminata e decisa nelle precedenti ordinanze (in particolare nell'ordinanza del 9/9/2021) e ha formato giudicato cautelare (con successivo esame di legittimità conclusosi con sentenza della Cassazione del 7/4/2022), pertanto non poteva essere riproposta nell'appello cautelare; le presunte "novità" sono state indicate in termini generici, senza individuazione puntuale degli atti/documenti che dovrebbero costituire elemento nuovo né dimostrazione della loro decisività rispetto alle valutazioni cautelari già compiute; le precedenti decisioni del tribunale del riesame hanno già risposto alle argomentazioni difensive. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello cautelare: nell'ambito di tale rimedio possono essere proposti unicamente temi nuovi rispetto a quelli già decisi; non è ammesso riproporre questioni già valutate nel procedimento di riesame.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che configura l'aggravante relativa all'agevolazione di un'associazione mafiosa; in fatto la partecipazione all'associazione e l'aggravante sono tra le contestazioni a carico del ricorrente.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle procedure incidentali; il giudice osserva che non è consentito in una distinta procedura incidentale riproporre questioni processuali già oggetto di specifica impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, per l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda o contributo alla Cassa delle ammende; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento e alla somma di euro 3.000,00.

  • Cass. Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato) e successiva giurisprudenza (es. Cass. Sez. 1, n. 47655/2011; Sez. 5, n. 26809/2016)

    Principio di "preclusione endoprocessuale": le ordinanze cautelari, una volta esaurite le impugnazioni previste, producono efficacia preclusiva rispetto alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte; una volta decisa una stessa questione non può essere riproposta, neppure con argomenti diversi.

Massime di principio

  • Non è possibile riproporre in un appello cautelare (ex art. 310 c.p.p.) questioni già decise in precedente fase cautelare: prevale la preclusione endoprocessuale.
  • Per ottenere l'esame di "nuovi" elementi in un rimedio incidentale occorre indicare con precisione gli atti e i documenti che costituiscono la novità e spiegare in che modo essi siano decisivi rispetto alla valutazione cautelare già compiuta.
  • Le contestazioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni, se già esaminate e giudicate nei gradi precedenti (anche con verifica di legittimità), non possono essere rinnovate in una successiva impugnazione cautelare.
  • Le argomentazioni generiche sulla presunta novità probatoria, senza puntuale indicazione e senza dimostrazione della rilevanza decisiva, sono insufficienti e rendono il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano gli estremi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche un obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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