Sentenza n. 4110/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento i) del Verbale di gara n. 2 del Comune di Villaricca del 20.04.2026, prot. interno n. 702/2026, con il quale la Commissione giudicatrice ha escluso la Meritec S.r.l. dalla procedura di gara avente ad oggetto la manutenzione delle reti e degli impianti idrici e fognari del Comune per la durata di tre anni (CIG BB0AC3B5DF, CUP J87J26000010004); ii) del Verbale di gara n. 3 del 22.04.2026, prot. interno n. 728/2026, nel quale la Commissione ha rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella della soc. GI.VI. Costruzioni, con un punteggio finale pari a 65.83, e ha ribadito l’esclusione della Meritec S.r.l.; iii) della determina di aggiudicazione definitiva n. 462 del 30.04.2026, prot. n. 12274 del 30.04.26 in favore della GI.VI. Costruzioni; iv) di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguenziale a quelli sopra individuati, ivi compresi, in parte qua, il Bando ed il Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso restrittivo e formalistico fatto proprio dal provvedimento impugnato; - di tutti gli atti di gara successivi, se e in quanto lesivi; nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell’obbligo di rinnovare la procedura di gara mediante riammissione della ricorrente, valutazione della sua offerta tecnica ed economica e conseguente rideterminazione della graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per la mancata allegazione delle analisi senza prezzi delle opere migliorative e successiva aggiudicazione ad altra impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva indetto una procedura aperta per un accordo quadro triennale relativo alla manutenzione delle reti e degli impianti idrici e fognari. La ricorrente era stata esclusa durante la valutazione dell'offerta tecnica perché il computo metrico delle migliorie, pur presentato, non era corredato dalle analisi dei nuovi prezzi senza prezzi, richieste dal punto 17, lett. G, del disciplinare a pena di esclusione. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che la stazione appaltante avesse interpretato la lex specialis in modo formalistico e sproporzionato, poiché il computo metrico non estimativo e la relazione tecnica contenevano già tutti gli elementi descrittivi, qualitativi e quantitativi delle migliorie; le analisi omesse avrebbero avuto valore meramente accessorio e sarebbero state comunque presenti, con i prezzi, nella documentazione dell'offerta economica. In via subordinata, con il secondo motivo, ha dedotto la nullità della clausola del disciplinare che prevedeva l'esclusione per tale omissione, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi di un adempimento meramente formale, privo di base normativa espressa e senza incidenza sulla completezza e valutabilità dell'offerta tecnica. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità dell'esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto il secondo motivo e ha ritenuto illegittima l'esclusione. La clausola del punto 17, lett. G, del disciplinare, nella parte in cui comminava l'esclusione per la mancata allegazione delle analisi senza prezzi, è stata dichiarata nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il documento omesso non aveva autonomo valore informativo, poiché le relative informazioni erano integralmente assorbite e ricavabili dal computo metrico non estimativo e dalla relazione tecnica, regolarmente allegati all'offerta. L'omissione riguardava quindi un disallineamento meramente formale e documentale, non la carenza sostanziale di un elemento strutturale dell'offerta tecnica. Il TAR ha escluso che la clausola potesse essere interpretata restrittivamente in senso compatibile con il principio di tassatività, poiché il suo tenore letterale era inequivoco e ricomprendeva espressamente le analisi senza prezzi. Sono stati pertanto annullati gli atti di esclusione e di aggiudicazione, con obbligo del Comune di rinnovare la procedura per quanto necessario, riammettendo la ricorrente, valutandone l'offerta tecnica ed economica e rideterminando la graduatoria. Le spese, pari a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura di gara aperta utilizzata dal Comune per l'affidamento dell'accordo quadro.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Codifica il principio di tassatività delle cause di esclusione; il principio opera, secondo il giudice, per le clausole che impongono adempimenti formali o privi di base normativa espressa, mentre non opera nei casi previsti dalla norma e per le clausole riferite a elementi essenziali dell'offerta tecnica.
art. 121 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, ma il dispositivo ha definito la controversia mediante l'annullamento degli atti di esclusione e aggiudicazione e l'obbligo di rinnovazione della procedura.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della tutela cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- È nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola della lex specialis che commina l'esclusione per la mancata produzione di un documento meramente formale, privo di autonomo valore informativo e non incidente sulla completezza e valutabilità dell'offerta tecnica.
- Quando le informazioni richieste da un documento omesso risultano già integralmente contenute o ricavabili da altri documenti dell'offerta tecnica, l'omissione non integra la carenza sostanziale di un elemento essenziale dell'offerta, ma un mero disallineamento documentale non idoneo a giustificare l'esclusione.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione opera per gli adempimenti formali previsti dalla lex specialis privi di base normativa espressa; la stazione appaltante non può trasformare una prescrizione documentale non essenziale in una causa automatica di estromissione.
- Quando il tenore letterale della clausola escludente è inequivoco e ricomprende espressamente l'omissione documentale, non è possibile procedere a un'interpretazione restrittiva della clausola per renderla compatibile con il principio di tassatività; deve invece essere dichiarata la nullità della clausola nella parte illegittima.
- L'annullamento dell'esclusione fondata su una clausola nulla comporta, sul piano conformativo, l'obbligo della stazione appaltante di riammettere il concorrente, valutare la sua offerta e rideterminare la graduatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →