Sentenza n. 992/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 633/2026, mediante omissione dell’adozione del provvedimento formale di inquadramento nei ruoli regionali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente dell’ARNAS Brotzu in comando presso la Regione Sardegna dal 9 settembre 2024, aveva ottenuto con la sentenza del TAR Sardegna n. 633 del 2 aprile 2026 l’annullamento dell’esclusione dalla procedura di inquadramento nei ruoli regionali del personale dirigenziale proveniente da altre amministrazioni, nonché dell’art. 3.3.5, lettere a) e c), del PIAO regionale 2025-2027. La sentenza di cognizione aveva riconosciuto l’illegittimità della preclusione nei confronti del personale dirigenziale e aveva stabilito che il requisito dei dodici mesi di comando dovesse essere posseduto al momento della presentazione della domanda. Nonostante l’invito del 2 aprile 2026, la Regione non aveva adottato il provvedimento formale di inquadramento. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione aveva approvato l’elenco dei richiedenti l’inquadramento, inserendovi il ricorrente, ma non aveva ancora perfezionato il suo inquadramento, pur avendo previsto nel PIAO aggiornato l’assunzione a partire da luglio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta, evidenziando l’imminente scadenza del comando al 31 agosto 2026.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza di cognizione non era stata integralmente eseguita: l’inserimento del ricorrente nell’elenco dei richiedenti non era sufficiente, essendo necessario adottare un provvedimento formale di inquadramento nei ruoli regionali. Ha pertanto accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato alla Regione Sardegna di adottare tale provvedimento entro il 30 settembre 2026. Ha inoltre avvertito che, in caso di perdurante inadempimento, su richiesta del ricorrente, sarebbe stato nominato un commissario ad acta destinato a provvedere in luogo dell’amministrazione, con costi a carico della Regione. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico della Regione.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
“per l’anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni....nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole...”
La sentenza di cognizione richiamata ha riconosciuto alla disposizione natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, e ha ritenuto illegittima l’esclusione del personale dirigenziale e non corretta la fissazione del requisito dei dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, anziché al momento della domanda.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione è richiamata quale disciplina oggetto della prima applicazione prevista dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 25/2025.
art. 112 c.p.a.
La norma è implicitamente applicata quale base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza amministrativa non integralmente eseguita.
art. 114 c.p.a.
La norma è implicitamente applicata per ordinare l’esecuzione del giudicato e prevedere, in caso di ulteriore inadempimento, la possibile nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’esecuzione di una sentenza amministrativa che abbia annullato un’esclusione da una procedura di inquadramento non si esaurisce nell’inserimento dell’interessato in un elenco o nella previsione programmatica dell’assunzione: quando ciò sia richiesto dal contenuto conformativo della pronuncia, l’amministrazione deve adottare il formale provvedimento di inquadramento.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adottare entro un termine specifico gli atti necessari a dare integrale esecuzione alla sentenza di cognizione.
- In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può disporre, su richiesta della parte, la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente, ponendo a carico di quest’ultima i relativi costi.
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