Cassazione Penale, Sentenza n. 14602/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648, quarto comma, c.p.), deducendo violazione del divieto di ne bis in idem e vizio di motivazione. Sosteneva che per lo stesso fatto (furto dell'orologio) la Procura di Padova aveva già richiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento per furto (artt. 624, 625 c.p.), sicché non poteva essere giudicato nuovamente per la vicenda, e richiamava elementi probatori relativi a perquisizione e descrizione dell'oggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per ricettazione. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di archiviazione adottato in relazione al reato di furto non preclude l'esercizio dell'azione penale per il successivo reato di ricettazione; inoltre ha escluso l'identità del fatto (idem factum) tra furto e ricettazione, in quanto i due reati presentano differenti elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale e circostanze). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648, quarto comma, cod. pen.
Norma sostanziale punente la ricettazione; la sentenza conferma la condanna per tale fattispecie a fronte delle risultanze di merito.
Riferiti al furto: la precedente richiesta di archiviazione riguardava specificamente l'ipotesi di furto disciplinata da queste norme, distinta dalla ricettazione.
art. 131-bis cod. proc. pen. (archiviazione)
Il provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis ha efficacia limitata e non costituisce un provvedimento esecutivo o irrevocabile tale da impedire automaticamente un successivo processo per distinto reato; la Corte ricorda che l'archiviazione non equivale all'esercizio dell'azione penale.
Richiamata per illustrare il regime dell'efficacia preclusiva limitata di alcuni provvedimenti di archiviazione nel nuovo codice di rito.
Richiamato per sostenere che il decreto di archiviazione non è tra i provvedimenti che, di per sé, generano conflitti di giudicati e la preclusione tipica del ne bis in idem.
Normativa sul divieto di duplicazione del processo (ne bis in idem); la Corte ha applicato il principio restringendone la portata ai soli casi in cui l'azione penale sia stata esercitata in due distinti procedimenti per lo stesso fatto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Normativa processuale richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione (ammissibilità e termini).
Massime di principio
- La mera archiviazione di un procedimento per un reato non impedisce automaticamente l'esercizio dell'azione penale per un diverso reato connesso agli stessi eventi materiali; occorre valutare se esiste un identico "idem factum".
- Il ne bis in idem opera quando la stessa fattispecie storico-naturalistica (identità di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona) è già stata oggetto di esercizio dell'azione penale in un procedimento precedente e si è formato un giudicato o un provvedimento idoneo a precludere un nuovo giudizio.
- Furto e ricettazione, pur potendo essere collegati nella medesima vicenda, sono fattispecie differenti: il furto è una condotta di sottrazione e impossessamento, la ricettazione richiede la previa sussistenza di una cosa proveniente da un reato; la differenza negli elementi strutturali può escludere l'idem factum e dunque il ne bis in idem.
- Per contestare la prosecuzione del procedimento per motivi di ne bis in idem, la difesa dovrebbe ottenere e verificare il contenuto del precedente fascicolo investigativo/ordinanza di archiviazione per dimostrare la piena identità materiale dei fatti e che l'azione penale sia stata già esercitata per lo stesso fatto.
- Se l'archiviazione è stata disposta senza esercizio dell'azione penale (richiesta del PM e decreto del giudice delle indagini preliminari), questa non produce di norma effetti preclusivi automatici su procedimenti successivi aventi per oggetto reati con diversa struttura giuridica.
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