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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05913/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Ha dedotto un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Tuttavia il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della riforma che ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando per l'imputato la possibilità di proporre ricorso personale; nel caso concreto l'impugnazione era stata sottoscritta direttamente dal ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sul merito della responsabilità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017 non consente all'imputato di proporre ricorso personale per cassazione; l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 63, l. 23/06/2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613 c.p.p., eliminando la possibilità per l'imputato di presentare ricorso personale.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa, può escludersi la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha invece ritenuto non ravvisabile l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato è ammissibile solo se sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; il ricorso personale è inammissibile.
  • La mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La riforma processuale che ha eliminato il ricorso personale dell'imputato opera per le impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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