Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a quattro certificati di SAL straordinari ex art. 26 d.l. n. 50/2022 emessi in favore dell’impresa appaltatrice

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (subappaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente, quale subappaltatrice di lavori di ristrutturazione affidati dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese all’impresa appaltatrice, chiedeva l’accesso a quattro certificati di SAL straordinari emessi dall’amministrazione in favore dell’appaltatrice. A seguito dell’opposizione di quest’ultima, l’amministrazione negava l’accesso ritenendo insussistente una posizione legittimante in capo alla subappaltatrice. La ricorrente impugnava il diniego, deducendo il proprio interesse qualificato e strumentale alla conoscenza della documentazione relativa ai pagamenti eseguiti nell’ambito dell’appalto. Il giudice richiama il principio secondo cui il subappaltatore è portatore di un interesse apprezzabile e differenziato all’accesso agli atti inerenti all’appalto, anche quando la documentazione riguardi formalmente rapporti tra stazione appaltante e appaltatore. Richiama inoltre i principi dell’accesso difensivo, secondo cui non spetta all’amministrazione né al giudice dell’accesso effettuare una valutazione anticipata sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti in un eventuale giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’istanza.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, annulla il diniego e ordina all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese di rilasciare alla ricorrente copia delle certificazioni richieste entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La ricorrente ha dimostrato la propria qualità di subappaltatrice e, quindi, la titolarità di un interesse strumentale alla conoscenza della documentazione concernente i pagamenti effettuati dall’amministrazione. Il fatto che la spettanza dei corrispettivi previsti dall’art. 26 d.l. n. 50/2022 debba essere eventualmente accertata dal giudice competente non incide sul diritto di accesso e non può essere anticipatamente valutato nel giudizio ostensivo. L’Azienda è condannata al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre contributo unificato e oneri di legge; le spese sono compensate nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Il subappaltatore è in astratto portatore di un apprezzabile e differenziato interesse all’accesso alla documentazione inerente l’appalto

    La subappaltatrice può vantare un interesse qualificato e differenziato ad accedere alla documentazione relativa all’appalto e alla sua esecuzione, anche quando gli atti riguardino formalmente i rapporti tra stazione appaltante e appaltatore.

  • art. 116 c.p.a.

    La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato

    Nel giudizio sull’accesso non devono essere anticipate valutazioni sulla futura ammissibilità o decisività della documentazione, salvo l’assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’accesso.

  • art. 26 d.l. n. 50/2022

    La spettanza dei corrispettivi e delle certificazioni relative ai SAL straordinari costituisce questione sostanziale riservata al giudice competente e non incide, di per sé, sulla valutazione della legittimazione all’accesso.

Massime di principio

  • Il subappaltatore è titolare di un interesse qualificato, concreto e differenziato ad accedere alla documentazione inerente all’appalto e alla sua esecuzione, inclusi gli atti relativi ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in favore dell’appaltatore, quando tale documentazione sia strumentale alla tutela della propria posizione di subcontraente.
  • La natura formalmente privatistica dei rapporti interni tra stazione appaltante e appaltatore non esclude l’accesso quando gli atti richiesti riguardino l’esecuzione di un contratto pubblico e siano funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di accesso l’amministrazione e il giudice non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti in un eventuale giudizio sostanziale; tale valutazione compete al giudice eventualmente investito di quest’ultima controversia, salvo l’assoluta e radicale mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’istanza.
  • L’eventuale controversia sulla spettanza dei corrispettivi o sulla fondatezza della pretesa sostanziale cui l’accesso è strumentale non può essere risolta nel giudizio ostensivo e non elimina, in assenza di altri impedimenti, l’interesse del subappaltatore a conoscere la documentazione pertinente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEsecuzione del contratto pubblico
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.