Sentenza n. 1390/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 840/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, il 2.10.2025, all’esito del procedimento n. RG. 1946/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e condannato il Ministero all’accredito di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, notificata al Ministero e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 1.000 euro e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, il pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto provata la mancata esecuzione del giudicato, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato né l’emissione della Carta docente né l’accredito della somma di 1.000 euro. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avellino entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e dalla dichiarazione della perdurante inottemperanza per procedere al pagamento. Il TAR ha respinto la richiesta di astreinte: pur riconoscendo in astratto l’ammissibilità della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative concrete alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 45, comma 1, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all'Amministrazione
In combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a., disciplina il termine per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all'Amministrazione
Concorre a determinare il termine di deposito del ricorso nel rito camerale di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è condizione per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico
Consente al giudice dell’ottemperanza di applicare la penalità di mora, ma anche di negarla quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente in relazione alla posizione del debitore pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme e all’adozione di atti necessari, il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Quando l’amministrazione eccepisce o sostiene l’avvenuto adempimento del giudicato, grava su di essa l’onere di dimostrarlo; la costituzione meramente formale e l’assenza di documentazione dell’esecuzione non impediscono l’accertamento dell’inottemperanza.
- Il ricorso di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale è ammissibile, per gli obblighi di pagamento derivanti da un titolo esecutivo, solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La penalità di mora può essere astrattamente applicata anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può negarla quando ravvisi ragioni ostative connesse alle difficoltà di adempimento del debitore pubblico, ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
- La nomina del Commissario ad acta non sostituisce immediatamente l’amministrazione inadempiente: essa opera subordinatamente alla scadenza del termine assegnato e alla formale richiesta della parte vittoriosa attestante la perdurante inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →