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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34362/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava le condanne per concorso in rapina impropria pluriaggravata e reati connessi. Myrto Mariglen deduceva plurimi motivi: vizi nella valutazione delle prove (più motivi), travisamento del fatto con riferimento a una comunicazione tra Shyti Kristo e lo stesso Myrto, violazione del criterio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, censura sulla qualificazione giuridica della sua partecipazione (contestando l'applicazione dell'art. 110 e chiedendo il riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116), contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 e del diniego delle circostanze attenuanti. Halluli Klajdi contestava la valutazione probatoria, la qualificazione giuridica, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena. Inoltre è emersa una questione procedurale: il ricorso di Halluli era sottoscritto dall'imputato con autentica del difensore non iscritto nell'albo speciale per la Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Halluli Klajdi per vizio formale: il ricorso non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, requisito ora tassativo ex art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso di Myrto Mariglen è stato in parte respinto e in parte accolto: i primi sette motivi sono stati dichiarati inammissibili perché costituivano un improprio riesame dei fatti e della valutazione probatoria (criterio di rimessione limitata della Cassazione), mentre i motivi 7 e 8 (relativi alla qualificazione della partecipazione e alla distinzione tra concorso pieno ex art. 110 e concorso anomalo ex art. 116) sono stati ritenuti fondati: la motivazione della Corte d'appello sulla prevedibilità dell'evento e sulla qualificazione come concorso pieno è stata ritenuta illogica e contraria ai principi giurisprudenziali, con conseguente annullamento parziale della sentenza nei confronti di Myrto Mariglen e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio su quel punto. I motivi relativi ad aggravanti e attenuanti sono stati assorbiti. Infine, è stata disposta la condanna alle spese processuali e comminata a Halluli la sanzione di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    La modifica introdotta richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di un cassazionista rende il ricorso inammissibile.

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevata e discussa in relazione alla configurazione del concorso pieno: la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il concorso pieno perché l'evento era considerato prevedibile; la Cassazione ha ritenuto che tale qualificazione fosse motivata in modo illogico nel caso concreto.

  • art. 116 cod. pen.

    Dispositivo sul concorso anomalo: la Cassazione ricorda i requisiti (assenza di previsione/accettazione dell'evento più grave e nesso di prevedibilità/causalità psichica) e ritiene che la Corte d'appello abbia svolto una motivazione errata nel ricondurre il caso al concorso pieno anziché al concorso anomalo.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante contestata dal ricorrente; la Cassazione ha dichiarato il motivo assorbito e non si è pronunciata nel merito per effetto del rinvio e delle altre statuizioni.

  • principio della presunzione di innocenza e criterio del 'al di là di ogni ragionevole dubbio'

    La Corte richiama che la formula codificata non ha mutato il criterio di valutazione della prova ma ha ribadito che la condanna richiede certezza processuale; non è tollerato un mero riesame dei fatti senza rilevare errori di diritto o motivazione illogica.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; si segnala l'uso di tale modalità procedurale nel procedimento di Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito probatorio sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario individuare vizi di diritto, contraddizioni, illogicità o incompletezze della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancata osservanza di questo requisito formale determina inammissibilità del ricorso.
  • Distinguere con cura tra concorso anomalo (art. 116) e concorso pieno (art. 110): il concorso anomalo richiede che l'evento più grave sia rimasto nella sfera della prevedibilità senza essere previsto o accettato; se l'agente ha accettato il rischio, si profila il concorso pieno.
  • La prova della prevedibilità dell'evento deve essere motivata con riferimento al nesso di causalità psichica, non solo alla mera probabilità materiale: la motivazione deve spiegare perché l'evento piu grave poteva astrattamente rappresentarsi nella mente del concorrente.
  • Se la Corte di merito applica in modo contraddittorio o illogico i principi di qualificazione del concorso, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio limitatamente a quella questione.

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