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Sentenza

Sentenza del 14/04/2016 n. 3400 - Comm. Trib. Prov. Milano

CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE ANTE IL 13/12/2014 - Nullità dell'atto notificato al soggetto estinto - Sussiste - Notifica alla persona fisica del socio/liquidatore - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo perché emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente non più esistente. La notifica effettuata anche al socio o liquidatore persona fisica è stata ritenuta irrilevante nel giudizio relativo alla pretesa tributaria nei confronti della società, potendo l'eventuale responsabilità personale essere fatta valere soltanto mediante un autonomo atto e un'autonoma impugnazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014. La cancellazione aveva prodotto l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495, comma 2, cod. civ. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e gli enti di riscossione, non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. Pertanto, tale disciplina si applica solo alle società la cui domanda di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi. La successiva notifica dell'atto alla persona fisica del socio o liquidatore non sana la notifica effettuata alla società estinta, poiché l'eventuale responsabilità personale del socio o liquidatore costituisce una questione autonoma.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, cod. civ.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione.

    Per le società cancellate prima del 13 dicembre 2014, l'estinzione opera nei confronti dell'Amministrazione finanziaria senza il differimento quinquennale previsto dalla disciplina successiva.

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La norma differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, ma non è una norma interpretativa e non ha efficacia retroattiva. Si applica alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • Cassazione, Sezione V, sentenza 2 aprile 2015, n. 6742

    La Corte ha escluso la retroattività dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 e ha collegato il differimento quinquennale alla data di presentazione della richiesta di cancellazione durante la vigenza della nuova disciplina.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento notificato a una società già estinta per cancellazione dal Registro delle imprese è nullo se la cancellazione è anteriore al 13 dicembre 2014.
  • Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione introdotto dal d.lgs. n. 175/2014 non può essere applicato retroattivamente alle società cancellate prima dell'entrata in vigore della disciplina.
  • La data rilevante è quella di presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle imprese, non semplicemente quella in cui l'Amministrazione emette o notifica l'atto.
  • La notifica dell'accertamento alla persona fisica del socio o del liquidatore non rende valido l'atto originariamente intestato alla società estinta.
  • L'eventuale responsabilità del socio o liquidatore per somme ricevute in sede di liquidazione deve essere contestata con un autonomo atto, rivolto personalmente a tale soggetto e autonomamente impugnabile.

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