Cassazione Penale, Sentenza n. 28452/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la sentenza impugnata carente di adeguata motivazione relativa alla natura dei versamenti e all'esigibilita dei crediti dei soci. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del GIP e disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio, con istruzioni di approfondire la qualificazione giuridica delle erogazioni e la natura penale delle restituzioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Procuratore generale denunciava l'erronea riqualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado, che aveva trasformato la contestata bancarotta fraudolenta per distrazione in bancarotta preferenziale ritenendosi i versamenti quali mutui esigibili e quindi prescritti. Il Procuratore sosteneva che, trattandosi di soci che erano anche amministratori, e in presenza di finanziamenti soggetti alla regola di postergazione ex art. 2467 c.c., la restituzione integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione; inoltre denunciava la carenza motivazionale del provvedimento in ordine alla natura giuridica dei versamenti e alla esigibilita dei crediti derivanti dai finanziamenti.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta preferenziale; la Corte richiama la necessita del requisito dell'esigibilita del credito per configurare la preferenza, elemento contestato nella motivazione del giudice di primo grado.
art. 223 legge fallimentare
Norma richiamata in connessione con le fattispecie di bancarotta preferenziale; sottolinea i requisiti formali e sostanziali della preferenza.
art. 2467 codice civile
Stabilisce la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti soci e definisce la nozione di finanziamento anomalo; la Corte lo usa per distinguere quando un rimborso ai soci costituisce distrazione fraudolenta piuttosto che preferenza.
art. 1817 codice civile
Rilevante rispetto alla possibilita di concordare termini di restituzione nei rapporti di mutuo; la presenza o assenza di termini influisce sulla valutazione dell'esigibilita del credito.
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 102
Richiamato in relazione alla disciplina dei finanziamenti che, in talune fattispecie (concordato o accordi di ristrutturazione), possono essere sottratti alla postergazione e resi prededucibili.
Massime di principio
- La qualificazione dei versamenti dei soci si effettua in via sostanziale, non solo sulla base della dicitura contabile: occorre ricostruire la volonta negoziale con elementi quali scritture contabili, nota integrativa, comportamenti delle parti e clausole contrattuali.
- Se il versamento costituisce conferimento o versamento in conto capitale (assenza di credito esigibile durante la vita della societa), la restituzione integra, ove ricorrano gli altri elementi, la bancarotta fraudolenta per distrazione.
- Se il versamento e un vero finanziamento soci soggetto alla regola di postergazione ex art. 2467 c.c. e la restituzione avviene in violazione di tale vincolo, la condotta tende a integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione; conta la natura 'anomalo' del finanziamento e il contesto di squilibrio patrimoniale.
- Se invece il versamento e un mutuo con credito effettivamente esigibile durante la vita societaria e non soggetto a postergazione, la restituzione puo configurare bancarotta preferenziale, salvo che risulti che il finanziamento fosse anomalo.
- Per poter qualificare la restituzione come preferenza e necessario accertare l'esigibilita del credito (scadenze, termini, accordi): l'assenza di prova circa la scadenza dei crediti giustifica un approfondimento motivazionale del giudice.
- Il dato contabile che iscrive i finanziamenti tra i debiti non e decisivo di per se; il giudice deve spiegare in motivazione come gli indici probatori (bilanci, annotazioni, comportamenti) siano ritenuti idonei a provare la natura del versamento.
- In caso di soccorso finanziario occorre valutare il periodo e la situazionalita dell'apporto: finanziamenti erogati in condizioni di stress finanziario rilevano maggiormente come anomali e soggetti a postergazione.
- Prassi raccomandata per i difensori e per la procura: documentare contrattualmente termini, modalita e causa dell'erogazione; per il giudice, motivare specificamente sulla natura dell'erogazione e sull'esigibilita del credito prima di operare la riqualificazione penale.
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