Sentenza n. 1609/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 4300/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 2.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto a fruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 giugno 2025 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici riconosciuti dal giudice del lavoro, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inottemperanza. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di astreinte, stabilendo che la penalità sia calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, oltre agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta. È stato fissato come limite massimo il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato verificato dal TAR.
art. 1 c.p.a.
È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la Direzione generale ministeriale il cui titolare è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega.
art. 115 c.p.a.
È richiamato con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- In caso di mancata prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e con fissazione di un tetto massimo idoneo a evitare che la penalità perda la funzione compulsiva e si trasformi in un'ingiustificata locupletazione.
- La penalità di mora decorre fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche quando sia stato nominato o si sia insediato il commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere in concorrenza con l'organo commissariale.
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