Ordinanza n. 13365/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti A) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 267/2007 del 29/11/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ove venisse interpretato nel senso di esigere che, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; B) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 83/2008, recante Linee Guida di attuazione del predetto D.M. 267/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove venisse interpretato nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; C) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. -OMISSIS- recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; D) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. -OMISSIS-, come successivamente integrato con decreto prot.n.-OMISSIS-, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente E) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n.-OMISSIS- con la quale è stato concretamente disposto, con motivazioni, il diniego della istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; F) Nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, quale atto preordinato al provvedimento di diniego di parità sopra impugnato, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede e, quindi, ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; G) Qua tenus opus note USR prot.n.-OMISSIS-, recante richiesta di chiarimenti, prot.n.-OMISSIS-, recante preavviso di diniego ex art.10 bis della L.n.241/90, e prot.n.-OMISSIS-, recante ulteriore preavviso di diniego ex art.10 bis della L.n.241/90, nella parte in cui il relativo contenuto risulti trasfuso nel provvedimento di diniego gravato; H) Ogni ulteriore atto, ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati e, segnatamente, all’adottato diniego di riconoscimento della parità scolastica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e gli atti collegati, inclusi i decreti ministeriali e le linee guida disciplinanti il procedimento, gli elenchi delle istituzioni cui è stata negata o riconosciuta la parità, le istruzioni operative e i preavvisi di diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda, in particolare, la verifica della sufficienza e dell'allocazione delle aule rispetto al numero e alla composizione delle classi dei corsi di studio richiesti. Il ricorrente contesta quindi la valutazione amministrativa dei requisiti strutturali necessari per il riconoscimento, anche con riferimento alle aule 33 e 34, indicate come rispettivamente trasformate da vicepresidenza e laboratorio topografico in aule didattiche.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevata l'insufficienza della documentazione acquisita, ha disposto l'acquisizione di una motivata relazione dell'Amministrazione sulle discrasie relative all'allocazione delle aule. La relazione dovrà chiarire: il numero di aule necessario per l'attività formativa, considerando l'eventuale accorpamento del biennio degli istituti tecnici e la rotazione per i licei; il numero di aule effettivamente disponibili secondo la domanda dell'istituto, con deposito dell'originario modello C e dell'ultima comunicazione dell'istituto antecedente al 30 giugno 2025 sull'allocazione delle classi; nonché il carattere essenziale degli accertamenti sulle aule 33 e 34, tenuto conto delle loro variazioni di destinazione e delle rispettive capienze. È stato assegnato all'Amministrazione il termine di 45 giorni per il deposito della relazione ed è stata fissata nuova udienza pubblica per l'11 novembre 2026. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata negli atti impugnati relativi ai preavvisi di diniego, ma l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la documentazione in atti non consente di chiarire elementi fattuali decisivi per la legittimità del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione motivata dell'amministrazione, specificando i punti controversi e la documentazione da esibire.
- In una controversia sul riconoscimento della parità scolastica, la verifica della disponibilità e dell'allocazione delle aule deve essere esaminata in rapporto al numero delle classi e ai corsi di studio richiesti, considerando le modalità organizzative rilevanti, quali l'accorpamento del biennio degli istituti tecnici e la rotazione degli spazi per i licei.
- Quando l'amministrazione fonda il diniego di parità scolastica sulla carenza o sull'inidoneità degli spazi didattici, occorre chiarire se le singole aule contestate siano essenziali ai fini del rispetto dei requisiti normativi e verificare concretamente la loro destinazione e capienza.
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