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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18907/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione e non specifici o infondati gli altri motivi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva ritenuti responsabili del reato ascritto. In cassazione hanno dedotto: per entrambi, la prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse decorso; per uno solo, la censura sulla motivazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p., la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non considerava sia la sospensione già riconosciuta in sentenza sia l'ulteriore sospensione del termine prevista dalla legge n. 103/2017, applicabile al caso. Ha inoltre rilevato che i motivi sulla responsabilità erano la mera riproposizione di doglianze già disattese in appello e quindi non specifici; che la doglianza sull'art. 131-bis era infondata perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'assenza della particolare tenuità; e che la censura sulle attenuanti generiche era del tutto generica, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della doglianza di uno dei ricorrenti; la Corte non rivede nel merito la motivazione di responsabilità perché la censura è mera reiterazione di motivi già respinti in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete; il giudice deve motivare sui profili rilevanti della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, ma la scelta è discrezionale se logicamente motivata.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per apprezzare la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., considerando modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È richiamata come fonte dell'ulteriore periodo di sospensione del termine di prescrizione applicabile al caso, perché il reato è stato commesso il 25 settembre 2017.

  • art. 129 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per prescrizione è manifestamente infondato quando non considera tutte le sospensioni del termine legalmente rilevanti, comprese quelle derivanti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • In cassazione non è consentita una censura che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e disattesi dalla sentenza di merito, perché manca la necessaria specificità del motivo di ricorso.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; se il giudice di merito motiva in modo non illogico sui profili rilevanti, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
  • La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non specifici, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàEvasione
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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