Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza della prova e mancanza dell'elemento dell'artifizio o raggiro, con particolare riferimento all'assenza di prova che la sottoscrizione/lettera del 21/9/2017 sia a lui riconducibile; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante danno lieve e scarsa pericolosità sociale; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria ex art. 53 L. 24/11/1981 n. 689, segnalandosi una contraddizione testuale nella sentenza di merito circa la possibilità di conversione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità in quanto riproducevano in termini generici le censure di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte territoriale. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale non ha fornito una motivazione adeguata e specifica sul punto della capacità di adempiere dell'imputato ai fini della sostituzione della pena detentiva con la multa (art. 53 L. 689/81 e criteri di cui all'art. 57, co. 3, L. 689/81). Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla sostituzione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su quel punto; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; la Corte territoriale aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi (compreso artifizio/raggiro) sulla base degli elementi di fatto raccolti; la Cassazione ha ritenuto che tale motivazione non fosse censurabile in sede di legittimità quando congrua.

  • art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.

    Articolato che indica i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi aspecifici (violazione di legge senza specifica analitica e mancato confronto con la motivazione del giudice di merito) e quindi inammissibili.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha valutato e rigettato la richiesta sulla base della motivazione, e la Cassazione ha ritenuto la censura sul punto aspecifica e pertanto inammissibile.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Consente, entro criteri discrezionali, la sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; la Corte di merito ha rigettato la richiesta ma non ha adeguatamente motivato la negativa valutazione della capacità di adempiere, motivo per cui la Cassazione ha annullato il punto e disposto rinvio.

  • art. 57, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisci i criteri e parametri che il giudice deve considerare nella sostituzione; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di motivare con riferimento a questi criteri la valutazione sulla solvibilità/insolvenza del condannato.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Norma procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; menzionata come regola processuale applicata al procedimento.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella motivazione giurisprudenziale sul vizio di aspecificità: l'assenza del confronto puntuale con la decisione censurata conduce all'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: la mera riproduzione delle censure di grado non è sufficiente e rende il motivo inammissibile.
  • La configurabilità del reato di truffa richiede prova degli elementi costitutivi, ivi compreso l'artifizio o il raggiro; se la Corte territoriale fornisce motivazione congrua e logica su tali elementi, la Cassazione non la rivede se la censura non è specifica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione motivata del danno e della pericolosità sociale; la mancata specificità del motivo che contesta tale valutazione può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • La sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie (art. 53 L. 689/81) è esercizio di discrezionalità giudiziale: il giudice può accoglierla anche se il condannato è in difficoltà economica, ma può respingerla se, su base probatoria, ritiene probabile l'insolvenza. In ogni caso la decisione deve essere specificamente motivata richiamando i criteri di valutazione (art. 57 L. 689/81).
  • Se il giudice rigetta la conversione per presunta insolvenza, deve indicare elementi di fatto che permettono di esprimere una prognosi negativa sulla capacità di adempiere; la mancanza di tali elementi comporta l'annullamento e il rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.