Cassazione Penale, Sentenza n. 41802/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p. (agevolazione di tipo mafioso). In sostanza sostiene che il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare il "benestare della famiglia Alvaro" senza fornire ulteriori elementi necessari a configurare l'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto correttamente valutata la sussistenza dell'aggravante mafiosa: dalla motivazione congiunta del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame emergono riprese video, intercettazioni, servizi di osservazione (O.C.P.), dichiarazioni di collaboratore (Masullo) e dichiarazioni di D'Ambrosio che collegano il ricorrente all'organizzazione "Alvaro" e mostrano che il ricorrente ha agito per conto della cosca, incaricando terzi (tramite Ferrara Carmine) di esfiltrare la cocaina importata dall'Ecuador a bordo della nave "Victoria L.". La Corte ha richiamato il principio secondo cui le motivazioni dei provvedimenti cautelari (ordinanza genetica e decisione di riesame) sono tra loro integrabili, ritenendo che la motivazione complessiva espliciti adeguatamente gli elementi a fondamento dell'aggravante. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; confermata la custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73, 80
Art. 73 richiede responsabilità per traffico di sostanze stupefacenti (importazione di cocaina); l'art. 80 reca le circostanze aggravanti previste dal testo unico. Nel caso sono state utilizzate per inquadrare l'illecito di importazione di 219,4 kg di cocaina e per considerare le relative aggravanti
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla disciplina della concorrenza di persone nel reato (concorso di persone): l'imputazione è stata formulata "in concorso" con altri soggetti
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso e costituisce parametro per valutare l'aggravante "per aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso"; la Corte ha ritenuto sussistere l'elemento aggravante perché risultava che il ricorrente aveva agito per conto della cosca "Alvaro" impartendo incarichi e beneficiando della struttura organizzativa
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale: la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa quella del primo giudice (e viceversa) ai fini della valutazione della misura cautelare
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di riesame della misura cautelare; la decisione di riesame va valutata congiuntamente all'ordinanza applicativa della misura
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis, comma 1, non è necessario un formale ruolo dirigenziale: è sufficiente dimostrare che l'imputato ha agito per conto della cosca (es. incarichi, rapporti diretti con membri apicali, esecuzione di ordini) e che l'evento illecito ha agevolato l'organizzazione
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa si fonda su un quadro probatorio complessivo: intercettazioni, riprese video, servizi di osservazione e dichiarazioni di collaboratori o indagati possono, se coerenti e convergenti, fornire elemento di gravità indiziaria tale da giustificare la misura cautelare
- In materia di misure cautelari la motivazione del giudice di primo grado e quella del riesame si integrano: una motivazione sintetica del riesame può essere adeguata se il primo provvedimento contiene dettagli logico‑giuridici che, letti congiuntamente, giustificano la misura
- Per contestare efficacemente in cassazione un'aggravante mafiosa occorre dimostrare l'assenza di elementi oggettivi e contestuali che colleghino l'imputato alla struttura criminale (es. mancanza di contatti diretti, mancanza di ruoli o istruzioni ricevute, contraddittorietà delle dichiarazioni di terzi)
- Le dichiarazioni di collaboratori/testimoni trovano maggior rilievo quando sono corroborate da riscontri tecnici (video, intercettazioni, incontri accertati) e da elementi esterni che confermano le affermazioni
- Nel pianificare la difesa cautelare, è utile evidenziare l'insufficienza della convergenza probatoria e offrire elementi di discolpa o spiegazioni alternative sugli incontri e sui contatti contestati
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