Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41802/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p. (agevolazione di tipo mafioso). In sostanza sostiene che il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare il "benestare della famiglia Alvaro" senza fornire ulteriori elementi necessari a configurare l'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto correttamente valutata la sussistenza dell'aggravante mafiosa: dalla motivazione congiunta del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame emergono riprese video, intercettazioni, servizi di osservazione (O.C.P.), dichiarazioni di collaboratore (Masullo) e dichiarazioni di D'Ambrosio che collegano il ricorrente all'organizzazione "Alvaro" e mostrano che il ricorrente ha agito per conto della cosca, incaricando terzi (tramite Ferrara Carmine) di esfiltrare la cocaina importata dall'Ecuador a bordo della nave "Victoria L.". La Corte ha richiamato il principio secondo cui le motivazioni dei provvedimenti cautelari (ordinanza genetica e decisione di riesame) sono tra loro integrabili, ritenendo che la motivazione complessiva espliciti adeguatamente gli elementi a fondamento dell'aggravante. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; confermata la custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73, 80

    Art. 73 richiede responsabilità per traffico di sostanze stupefacenti (importazione di cocaina); l'art. 80 reca le circostanze aggravanti previste dal testo unico. Nel caso sono state utilizzate per inquadrare l'illecito di importazione di 219,4 kg di cocaina e per considerare le relative aggravanti

  • art. 110 cod. pen.

    Rinvio alla disciplina della concorrenza di persone nel reato (concorso di persone): l'imputazione è stata formulata "in concorso" con altri soggetti

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso e costituisce parametro per valutare l'aggravante "per aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso"; la Corte ha ritenuto sussistere l'elemento aggravante perché risultava che il ricorrente aveva agito per conto della cosca "Alvaro" impartendo incarichi e beneficiando della struttura organizzativa

  • artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale: la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa quella del primo giudice (e viceversa) ai fini della valutazione della misura cautelare

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di riesame della misura cautelare; la decisione di riesame va valutata congiuntamente all'ordinanza applicativa della misura

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis, comma 1, non è necessario un formale ruolo dirigenziale: è sufficiente dimostrare che l'imputato ha agito per conto della cosca (es. incarichi, rapporti diretti con membri apicali, esecuzione di ordini) e che l'evento illecito ha agevolato l'organizzazione
  • La valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa si fonda su un quadro probatorio complessivo: intercettazioni, riprese video, servizi di osservazione e dichiarazioni di collaboratori o indagati possono, se coerenti e convergenti, fornire elemento di gravità indiziaria tale da giustificare la misura cautelare
  • In materia di misure cautelari la motivazione del giudice di primo grado e quella del riesame si integrano: una motivazione sintetica del riesame può essere adeguata se il primo provvedimento contiene dettagli logico‑giuridici che, letti congiuntamente, giustificano la misura
  • Per contestare efficacemente in cassazione un'aggravante mafiosa occorre dimostrare l'assenza di elementi oggettivi e contestuali che colleghino l'imputato alla struttura criminale (es. mancanza di contatti diretti, mancanza di ruoli o istruzioni ricevute, contraddittorietà delle dichiarazioni di terzi)
  • Le dichiarazioni di collaboratori/testimoni trovano maggior rilievo quando sono corroborate da riscontri tecnici (video, intercettazioni, incontri accertati) e da elementi esterni che confermano le affermazioni
  • Nel pianificare la difesa cautelare, è utile evidenziare l'insufficienza della convergenza probatoria e offrire elementi di discolpa o spiegazioni alternative sugli incontri e sui contatti contestati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.