Cassazione Penale, Sentenza n. 3338/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta perché Baro sarebbe ripreso a esercitare un'attività di impresa in violazione delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi). Il ricorso contestava: carenza e genericità della motivazione circa l'incompatibilità della condotta con la misura; errata qualificazione giuridica dell'attività come impresa (mancanza degli elementi di organizzazione e professionalità ex art. 2082 c.c. e contestazione dell'applicazione dell'art. 2195 c.c.); confusione tra la posizione di Ermano e quella del fratello Ivano e del ruolo della Demeco Srl; e fissazione ingiustificata della decorrenza della revoca al 20/05/2022.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia dato per assodato, senza adeguata verifica e motivazione, che Baro avesse svolto un'attività imprenditoriale vietata e non abbia valutato compiutamente le prove e le prospettazioni difensive (in particolare la possibile confusione con il fratello e il ruolo della Demeco Srl, nonché le risultanze dell'UEPE). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, con ordine di fornire motivazione adeguata sulla sussistenza, natura e rilevanza della violazione e sulla compatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter (Ordinamento penitenziario)
Richiamata in relazione alla valutazione dell'incompatibilità della condotta dell'affidato con la prosecuzione della misura; la Corte ha censurato un'applicazione meccanica senza adeguata verifica della gravità della condotta rispetto agli effetti sulla misura.
art. 2082 cod. civ.
Usato come parametro per distinguere attività libero-professionale da attività d'impresa: la Corte richiama che per qualificare un'attività come impresa occorrono elementi di professionalità e organizzazione (abitualità, sistematica aggregazione di mezzi), cui il Tribunale avrebbe dovuto conformare la propria valutazione.
art. 2195 cod. civ.
Richiamato dal giudice di merito per l'individuazione delle attività commerciali; la Corte ha evidenziato che la qualificazione operata in base a tale disposizione richiede accertamenti puntuali e non presuntivi, e che la difesa aveva prospettato diverse interpretazioni non adeguatamente valutate.
art. 662 cod. proc. pen.
Riferito alla rilevanza delle pene accessorie in corso di esecuzione; la Corte osserva che il Tribunale ha dato per assodato lo stato di esecuzione delle pene accessorie, senza che il ricorrente avesse sollevato contestazioni su questo punto.
art. 51-quater Ordinamento penitenziario
Collegato alla verifica dell'esecuzione delle pene accessorie e alla loro rilevanza ai fini della sospensione/revoca delle misure alternative; la Corte ne richiede la corretta applicazione e verifica fattuale.
art. 47 Ordinamento penitenziario, comma 11
Richiama l'onere motivazionale del giudice che decide la revoca dell'affidamento in prova: la revoca non è automatica al riscontro di una violazione, ma richiede valutazione complessiva della incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale sotto questo profilo.
art. 389 cod. pen.
Citando il motivo di impugnazione relativo alla decorrenza della revoca; la Corte ha comunque assorbito questo motivo dopo aver accolto i primi tre, rimandando il nuovo giudizio.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al riscontro di violazioni: il giudice deve valutare se la condotta sia effettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura e motivare adeguatamente tale valutazione.
- Per qualificare una condotta come esercizio di impresa (vietato per effetto di pene accessorie) è necessario accertare gli elementi strutturali dell'impresa ex art. 2082 c.c. (professionalità, organizzazione, abitualità e aggregazione di mezzi), non potendosi limitare a presunzioni o a meri elenchi di attività.
- Le informazioni di polizia giudiziaria vanno valutate in contraddittorio con le prospettazioni difensive: ogni possibile confusione di identità o ruolo (es. tra persone con lo stesso cognome) deve essere verificata, non data per scontata.
- Il giudice deve confrontare gli esiti delle indagini con le risultanze dell'UEPE e con il comportamento complessivo dell'affidato (presenze, permessi, attività riparativa) per bilanciare la gravità della violazione rispetto alle finalità della misura.
- La fissazione della decorrenza della revoca richiede motivazione specifica che colleghi temporalmente l'evento contestato all'effetto revocatorio; la mera indicazione di una data non sufficiente senza spiegazione.
- In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulla titolarità dei rapporti (es. rapporto con società o terzi), il rimedio è la rinnovazione dell'istruttoria o un giudizio di merito più approfondito piuttosto che una decisione sommaria di revoca.
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