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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3338/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta perché Baro sarebbe ripreso a esercitare un'attività di impresa in violazione delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi). Il ricorso contestava: carenza e genericità della motivazione circa l'incompatibilità della condotta con la misura; errata qualificazione giuridica dell'attività come impresa (mancanza degli elementi di organizzazione e professionalità ex art. 2082 c.c. e contestazione dell'applicazione dell'art. 2195 c.c.); confusione tra la posizione di Ermano e quella del fratello Ivano e del ruolo della Demeco Srl; e fissazione ingiustificata della decorrenza della revoca al 20/05/2022.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia dato per assodato, senza adeguata verifica e motivazione, che Baro avesse svolto un'attività imprenditoriale vietata e non abbia valutato compiutamente le prove e le prospettazioni difensive (in particolare la possibile confusione con il fratello e il ruolo della Demeco Srl, nonché le risultanze dell'UEPE). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, con ordine di fornire motivazione adeguata sulla sussistenza, natura e rilevanza della violazione e sulla compatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter (Ordinamento penitenziario)

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'incompatibilità della condotta dell'affidato con la prosecuzione della misura; la Corte ha censurato un'applicazione meccanica senza adeguata verifica della gravità della condotta rispetto agli effetti sulla misura.

  • art. 2082 cod. civ.

    Usato come parametro per distinguere attività libero-professionale da attività d'impresa: la Corte richiama che per qualificare un'attività come impresa occorrono elementi di professionalità e organizzazione (abitualità, sistematica aggregazione di mezzi), cui il Tribunale avrebbe dovuto conformare la propria valutazione.

  • art. 2195 cod. civ.

    Richiamato dal giudice di merito per l'individuazione delle attività commerciali; la Corte ha evidenziato che la qualificazione operata in base a tale disposizione richiede accertamenti puntuali e non presuntivi, e che la difesa aveva prospettato diverse interpretazioni non adeguatamente valutate.

  • art. 662 cod. proc. pen.

    Riferito alla rilevanza delle pene accessorie in corso di esecuzione; la Corte osserva che il Tribunale ha dato per assodato lo stato di esecuzione delle pene accessorie, senza che il ricorrente avesse sollevato contestazioni su questo punto.

  • art. 51-quater Ordinamento penitenziario

    Collegato alla verifica dell'esecuzione delle pene accessorie e alla loro rilevanza ai fini della sospensione/revoca delle misure alternative; la Corte ne richiede la corretta applicazione e verifica fattuale.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario, comma 11

    Richiama l'onere motivazionale del giudice che decide la revoca dell'affidamento in prova: la revoca non è automatica al riscontro di una violazione, ma richiede valutazione complessiva della incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale sotto questo profilo.

  • art. 389 cod. pen.

    Citando il motivo di impugnazione relativo alla decorrenza della revoca; la Corte ha comunque assorbito questo motivo dopo aver accolto i primi tre, rimandando il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al riscontro di violazioni: il giudice deve valutare se la condotta sia effettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura e motivare adeguatamente tale valutazione.
  • Per qualificare una condotta come esercizio di impresa (vietato per effetto di pene accessorie) è necessario accertare gli elementi strutturali dell'impresa ex art. 2082 c.c. (professionalità, organizzazione, abitualità e aggregazione di mezzi), non potendosi limitare a presunzioni o a meri elenchi di attività.
  • Le informazioni di polizia giudiziaria vanno valutate in contraddittorio con le prospettazioni difensive: ogni possibile confusione di identità o ruolo (es. tra persone con lo stesso cognome) deve essere verificata, non data per scontata.
  • Il giudice deve confrontare gli esiti delle indagini con le risultanze dell'UEPE e con il comportamento complessivo dell'affidato (presenze, permessi, attività riparativa) per bilanciare la gravità della violazione rispetto alle finalità della misura.
  • La fissazione della decorrenza della revoca richiede motivazione specifica che colleghi temporalmente l'evento contestato all'effetto revocatorio; la mera indicazione di una data non sufficiente senza spiegazione.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulla titolarità dei rapporti (es. rapporto con società o terzi), il rimedio è la rinnovazione dell'istruttoria o un giudizio di merito più approfondito piuttosto che una decisione sommaria di revoca.

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