Sentenza n. 18/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e declaratoria dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire del 21 febbraio 2019 n. 3978, previo annullamento/declaratoria di nullità/disapplicazione di ogni atto a ciò ostativo, ovvero ed in subordine annullamento, nei limiti dell’interesse, del provvedimento del 7 dicembre 2021 prot. n. 0033745 del Responsabile del VII Settore del Comune di Porto Cesareo e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui ove occorra della nota del 21 settembre 2021 n. 25425 di preavviso di diniego e della delibera n. 68/2017 del C.C. di Porto Cesareo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di parziale accoglimento e parziale diniego dell'istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire presentata il 21 febbraio 2019, nonché l'annullamento del successivo provvedimento comunale del 7 dicembre 2021, adottato quando i termini procedimentali erano già decorsi. Ha dedotto la violazione dell'art. 20 d.P.R. 380/2001, sostenendo che, dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il 18 settembre 2020, il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, mentre il primo atto successivo, costituito dal preavviso di diniego del 21 settembre 2021, era tardivo. In via subordinata ha contestato nel merito il diniego parziale relativo alla trasformazione dei volumi tecnici esistenti sulla terrazza in camere d'albergo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 380/2001, falsità del presupposto, sviamento, violazione dell'art. 6 l. 241/1990 e illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza fosse stata presentata il 21 febbraio 2019 e che, anche assumendo quale momento iniziale della decorrenza del termine il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del 18 settembre 2020, il successivo preavviso di diniego del 21 settembre 2021 e il provvedimento finale del 7 dicembre 2021 fossero intervenuti oltre il termine di conclusione del procedimento. Non risultavano particolari attività istruttorie o incidenti procedimentali idonei a giustificare lo slittamento dei termini. Il Collegio ha inoltre escluso che la contestata incompatibilità edilizia delle opere impedisse, di per sé, la formazione del silenzio-assenso: ai fini del perfezionamento del permesso di costruire per silentium è sufficiente un'istanza completa della documentazione prescritta e non fuorviante, seguita dal decorso del termine, senza che sia necessaria la prova della piena assentibilità dell'intervento. Ha quindi dichiarato formato il silenzio-assenso e annullato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, il provvedimento del 7 dicembre 2021 nella parte relativa al parziale rigetto. Le censure subordinate sul merito del diniego sono state dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il comma 6 stabilisce un termine ordinario di novanta giorni per la conclusione del procedimento; il comma 8 prevede che, decorsi i termini di legge, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, subordinatamente, in presenza di vincoli, all'acquisizione dei provvedimenti formali di assenso previsti dalla legge.
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire si forma quando l'istanza è completa, non fuorviante, sono stati acquisiti gli assensi necessari in materia vincolistica e decorre inutilmente il termine di conclusione del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce un atto procedimentale, ma non può validamente riattivare o impedire la formazione del silenzio-assenso quando sia adottato dopo la scadenza del termine procedimentale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato, insieme all'art. 21-nonies l. 241/1990, quale espressione della possibilità per l'amministrazione di esercitare i poteri di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso.
art. 21-nonies l. 241/1990
La possibilità di autotutela successiva alla formazione del silenzio-assenso conferma che la piena conformità dell'intervento non costituisce necessariamente presupposto per la formazione del titolo tacito.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso si forma allo scadere del termine legale quando l'istanza sia completa della documentazione prescritta, non contenga elementi fuorvianti e siano stati acquisiti i provvedimenti formali di assenso richiesti dalla presenza di vincoli.
- La piena conformità edilizia e urbanistica dell'intervento non costituisce, di per sé, una condizione necessaria per la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; le eventuali ragioni di contrasto con la disciplina edilizia non impediscono il perfezionamento del titolo tacito, ferma la possibilità di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge.
- Il termine per la conclusione del procedimento edilizio decorre, in presenza di un vincolo paesaggistico, almeno dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica necessaria; l'adozione del preavviso di diniego oltre la scadenza del termine non impedisce la formazione del silenzio-assenso.
- Un provvedimento espresso tardivo che neghi, in tutto o in parte, un intervento edilizio dopo la formazione del silenzio-assenso è illegittimo e deve essere annullato nella parte lesiva dell'interesse del richiedente.
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