Cassazione Penale, Ordinanza n. 01225/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per più episodi di furto in abitazione e furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sua identificazione quale autore dei fatti contestati, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione degli elementi di prova che, a suo dire, non sarebbero stati sufficienti a individuarlo come colpevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse, in realtà, diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi probatori, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha aggiunto che la motivazione della sentenza impugnata era esente dai vizi denunciati perché l'identificazione dell'imputato risultava fondata su plurimi elementi convergenti: querele, filmati di videosorveglianza, annotazioni di servizio della polizia giudiziaria e dichiarazioni testimoniali, ulteriormente esaminati dalla Corte territoriale con riferimento ai singoli episodi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato solo per indicare la continuazione tra i reati contestati.
art. 624-bis c.p.
indicato come una delle fattispecie di furto contestate e confermate in appello.
art. 624 c.p.
indicato come una delle fattispecie di furto contestate e confermate in appello.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
richiamato come circostanza aggravante del furto contestato.
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente nel riferimento al vizio di motivazione dedotto in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera prospettazione di una lettura alternativa e soggettivamente più favorevole delle risultanze processuali, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo non illogico e coerente degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- L'identificazione dell'autore del reato può essere ritenuta adeguatamente motivata quando sia sorretta da un quadro probatorio plurimo e convergente, composto da fonti eterogenee tra loro riscontrabili, come denunce o querele, immagini di videosorveglianza, atti di polizia giudiziaria e dichiarazioni testimoniali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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