Cassazione Civile, Ordinanza n. 08837/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da due atti di cessione volontaria di aree conclusi prima e dopo la sentenza della Corte EDU del 29 luglio 2004, con cui era stato censurato il criterio di calcolo dell’indennizzo espropriativo previsto dall’art. 5-bis l. n. 359/1992. La proprietaria sosteneva che, alla luce della pronuncia convenzionale, l’indennità da cessione volontaria dovesse essere riliquidata anche per gli accordi già stipulati, invocando una riparazione retroattiva; in via subordinata chiedeva un indennizzo per l’arricchimento indebito che il Comune avrebbe tratto dall’operazione. In Cassazione il ricorso era articolato in quattro motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva che, dopo il decesso della ricorrente nel corso del giudizio di legittimità, gli eredi non hanno tempestivamente rinnovato la notificazione del ricorso entro il termine assegnato con ordinanza interlocutoria. Gli eredi avevano chiesto la prosecuzione del giudizio e una rimessione in termini, ma il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’atto di riassunzione/rinnovazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per mancata rinnovazione della notificazione al Comune entro il termine fissato dall’ordinanza interlocutoria. Richiama il principio per cui nel giudizio di cassazione non opera, di regola, l’interruzione del processo per morte della parte, poiché il giudizio è dominato dall’impulso d’ufficio e l’evento non produce interruzione ai sensi degli artt. 299 ss. c.p.c. La morte della ricorrente, comunicata dal difensore, non giustificava quindi né l’istanza di interruzione né la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica, essendo il difensore già in grado di attivarsi tempestivamente. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti e viene dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5-bis l. n. 359/1992
Viene richiamato solo come parametro normativo del criterio di calcolo dell’indennizzo espropriativo poi censurato dalla Corte EDU; non è però oggetto di applicazione nel decisum, poiché il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
artt. 299 ss. c.p.c.
Non si applicano, di regola, al giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio; la morte della parte non determina l’interruzione del processo di legittimità.
art. 14 disp. prel. c.c.
È richiamato per escludere l’applicazione analogica delle norme sull’interruzione al giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la morte della parte, comunicata dal difensore, non determina di regola l’interruzione del processo, perché il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e non si applica la disciplina degli artt. 299 ss. c.p.c.
- L’assenza dell’istituto dell’interruzione nel giudizio di cassazione comporta che gli eventi riguardanti la parte ricadano sulla sfera di controllo del difensore e della parte stessa, i quali devono attivarsi per evitare effetti pregiudizievoli sul processo.
- Se la Corte assegna un termine per rinnovare la notificazione del ricorso, la mancata rinnovazione entro quel termine comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La rimessione in termini non è giustificata quando il difensore era già in condizione di conoscere l’orientamento consolidato sulla non applicabilità dell’interruzione in cassazione e di provvedere tempestivamente alla rinnovazione della notifica.
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