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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16552/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatario)

La controversia

Una società aveva ottenuto nel 2002 un mutuo per la costruzione di un immobile, garantito da ipoteca e da tre fideiussioni prestate da due soci e da un terzo garante. Dopo la vendita di parte degli appartamenti costruiti e l’accollo pro quota del mutuo da parte di alcuni acquirenti, la società e due fideiussori avevano convenuto la banca sostenendo che il debito residuo si fosse ridotto, che la banca dovesse conseguentemente ridurre l’ipoteca e liberare o ridimensionare le fideiussioni, e che la permanenza della segnalazione in Centrale Rischi avesse impedito l’accesso al credito, causando danni. Il tribunale aveva disposto la riduzione dell’ipoteca ma rigettato il risarcimento; la corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo che l’accollo non fosse provato come liberatorio, che le fideiussioni restassero efficaci anche in caso di accollo da parte di terzi e che non vi fosse prova del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) per la società mutuataria, erroneo diniego del diritto alla riduzione dell’ipoteca; 2) per i fideiussori, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sproporzione tra debito garantito e massimale delle fideiussioni, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e dell’art. 1941 c.c.; 3) per la società, omessa o insufficiente valutazione del danno da mancato accesso al credito e indebita valutazione delle prove; 4) per tutti, erronea liquidazione delle spese di primo grado. La Corte ha accolto il secondo motivo nei limiti di motivazione, ritenendo insanabilmente incomprensibile la statuizione d’appello sul mancato “sostanziale divario” tra obbligazione principale e massimale fideiussorio, mentre ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo limitatamente al vizio motivazionale relativo alla valutazione della sproporzione tra credito garantito e massimale delle fideiussioni, ha dichiarato assorbito il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame del motivo di appello dei fideiussori e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1941 c.c.

    la fideiussione non può garantire importo eccedente l’obbligazione principale; tuttavia, nel caso esaminato, la censura non ha condotto a un accoglimento autonomo perché il vizio decisivo è stato individuato nella motivazione della corte territoriale sulla comparazione tra debito e massimale garantito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la preclusione della doppia conforme non opera quando la censura riguarda un vizio che la Corte qualifica come violazione di legge per motivazione insanabilmente contraddittoria o incomprensibile, e non come semplice omesso esame di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente può far valere l’errore del giudice di merito in base al contenuto sostanziale della censura, anche se la rubrica del motivo non è perfettamente corretta; dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salva la soglia del "minimo costituzionale".

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito sovvertire il giudizio di attendibilità e la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in un nuovo apprezzamento del merito probatorio.

  • art. 153 c.p.c.

    evocato come rimedio possibile quando la parte, senza colpa, decada dalla facoltà di compiere il deposito telematico per mancato o tardivo esito positivo della procedura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio con motivazione depositata nel termine previsto.

  • d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13, comma 2

    il deposito telematico si intende ricevuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna; tale ricevuta ha però effetto prenotativo e non esaurisce i controlli di regolarità del deposito.

  • d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13, comma 7

    il gestore dei servizi telematici restituisce l’esito dei controlli automatici e manuali, con la conseguenza che il deposito resta subordinato all’esito positivo di tali verifiche.

  • d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7

    richiamato come disposizione che ribadiva la disciplina del deposito telematico applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • L’accollo del debito non comporta, di regola, la liberazione automatica dell’accollato: la liberazione richiede una pattuizione espressa e deve essere allegata e provata da chi intende avvalersene.
  • Nella fideiussione la verifica della sproporzione tra credito garantito e massimale va compiuta considerando anche interessi e spese dovuti, ma la motivazione del giudice di merito deve spiegare in modo intellegibile perché non vi sia un effettivo divario tra obbligazione principale e importo garantito.
  • Una motivazione radicalmente incomprensibile o internamente contraddittoria può integrare un vizio sindacabile in cassazione anche nel regime successivo alla riforma del 2012, perché supera il livello del minimo costituzionale.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: restano precluse le censure che mirano soltanto a rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e l’attendibilità dei testimoni.
  • Nel processo civile telematico, il deposito si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna solo in via prenotativa, restando subordinato al successivo superamento dei controlli automatici e manuali; se il primo deposito fallisce per ragioni non imputabili alla parte, il nuovo deposito o la rimessione in termini possono impedire la decadenza, purché la reazione sia tempestiva e ragionevole rispetto alla conoscenza dell’esito negativo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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